Organizziamo una nuova edizione del corso abilitante per diventare Tecnico Competente in Acustica (TCA). Si tratta di un corso completo da 180 ore valido per l’abilitazione nazionale, che si terrà in modalità mista online e dal vivo a Milano, a partire dal 14 settembre 2023.

Di cosa parliamo:

Il corso segue il percorso didattico ufficiale per l’abilitazione dei TCA alternando lezioni frontali, esercitazioni in aula e prove in campo. Le lezioni sono tenute da personale altamente qualificato in materia di acustica edilizia e acustica ambientale. Alla fine del corso è previsto l’esame per l’abilitazione come TCA.

Per iscriversi:

Compila la scheda di registrazione on-line

Il corso è aperto a tutti gli interessati e i posti sono limitati.

Corso Abilitato ENTECA con Decreto Regione Lombardia n. 9752 del 29.06.2023_COR33.pdf

Proponiamo un corso completo per l’abilitazione come Tecnici Competenti in Acustica (TCA).
Il nostro percorso formativo di 180 ore si caratterizza per:

  • particolare attenzione all’analisi dei requisiti acustici passivi degli edifici (legislazione in vigore, modelli di calcolo previsionale, soluzioni tecnologiche);
  • 72 ore di esercitazione per apprendere le modalità di redazione delle relazioni acustiche e le tecniche di misura delle prestazioni in opera;
  • rispetto di tutte le indicazioni previste dal DLgs 42/2017 in termini di accreditamento, durata, contenuti, relatori;
  • esame ufficiale incluso nel prezzo per l’abilitazione dei TCA nell’elenco nazionale ENTECA.

Le lezioni online si terrano in diretta streaming.
Le lezioni dal vivo si terranno a Milano.

Il Tecnico Competente in Acustica (TCA) è la figura professionale definita dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995 idonea a:

  • effettuare le misurazioni di acustica
  • verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme
  • redigere i piani di risanamento acustico
  • svolgere le relative attività di controllo

I criteri per l’esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica sono stati però ridefiniti dal DLgs 42/2017, in vigore dal 19 aprile 2017.

Questo approfondimento vuole fare chiarezza sull’attuale situazione normativa e rispondere alle domande:

  • Chi può svolgere oggi l’attività di TCA?
  • Cosa richiede il Dlgs 42 per l’aggiornamento professionale dei TCA?
  • Come è possibile oggi diventare TCA?

Segnalazione di interesse per il prossimo corso per TCA organizzato da ANIT:

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Abbiamo aggiornato l’ Approfondimento ANIT “Tecnico competente in acustica – facciamo chiarezza” ed è disponibile per il download previa registrazione al sito ANIT.

Tecnico competente in acustica – facciamo chiarezza

La figura professionale del TCA è definita dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995.

Tuttavia, i criteri per l’esercizio della professione di Tecnico Competente sono stati ridefiniti dal DLgs 42/2017, in vigore dal 19 aprile 2017.

Questo approfondimento vuole fare chiarezza sull’attuale situazione normativa e rispondere alle seguenti domande:

  • Chi può svolgere oggi l’attività di TCA?
  • Cosa richiede il Dlgs 42 per l’aggiornamento professionale dei TCA?
  • Come è possibile oggi diventare TCA?

Scarica l’approfondimento

Il tecnico competente in acustica ambientale, secondo la Legge 447 del 1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico (art. 2, comma 6), è “la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo”.

Pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.27 del 20 febbraio 2015 della Regione Puglia il Regolamento regionale n.4 “Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014.
Il testo del regolamento contiene indicazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali attribuite allo specifico profilo professionale, definendo requisiti e modalità per presentare istanza di iscrizione nell’elenco di competenza provinciale.
Nel regolamento suddetto sono contestualmente indicati i criteri di svolgimento dei percorsi formativi e le modalità del procedimento istruttorio per il riconoscimento del profilo professionale e per la valutazione delle istanze a cura degli uffici provinciali competenti.

Scarica il documento

La Legge 23-02-2024 n. 18 modifica le regole per l’aggiornamento professionale dei Tecnici Competenti in Acustica, definite nel D.L. 17-02-2017 n. 42, estendendo da 5 a 8 anni il periodo di tempo per acquisire le prime 30 ore di formazione.

Il nuovo testo dell’allegato 1, punto 2, del D.L. 17-02-2017 n. 42 diventa:

Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 [Elenco ENTECA n.d.r.] devono partecipare, nell’arco di 5 anni 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

La nuova regola quindi consente 8 anni di tempo per acquisire le prime 30 ore di formazione, per poi passare a un periodo di 5 anni.

La Legge n. 18 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2024 ed entra in vigore il 29-02-2024.

Per approfondire:

Consulta l’approfondimento ANIT: TCA Facciamo chiarezza

Consulta l’elenco ENTECA

Scarica il provvedimento.

Per molti Tecnici Competenti in Acustica (TCA) il 10 dicembre scadranno i primi 5 anni dalla data di inserimento nell’elenco nazionale ENTECA.

Entro tale data questi tecnici dovranno comunicare alla propria Regione di residenza di aver ottemperato agli obblighi di aggiornamento professionale, definiti nell’Allegato 1 del DLgs.42-2017, che prevedono 30 ore di formazione distribuite su un periodo di tempo di almeno 3 anni.

Raccomandiamo a tutti i Soci ANIT, anche Tecnici Competenti in Acustica, di:

  1. Verificare la propria data di pubblicazione sul sito ENTECA, e la conseguente scadenza dei 5 anni
  2. Verificare di aver comunicato alla propria Regione la partecipazione ai corsi di formazione (secondo le modalità previste dalla Regione)

Ricordiamo che secondo l’Allegato 1 del DLgs.42-2017: In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall’elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco.

Per approfondire:


La quarta fase in un intervento di isolamento acustico, riguarda le misure in opera.

Al termine dell’opera o durante l’avanzamento del cantiere è possibile eseguire misure fonometriche al fine di collaudare i requisiti acustici passivi.

Queste misure vengono eseguite da una figura abilitata, il Tecnico Competente in Acustica, secondo le indicazioni normative e legislative.

Nonostante la precisione degli strumenti utilizzati, le misure sono sempre soggette a incertezza.

Nell’ultimo video della serie “Acustica Edilizia in Pillole” affrontiamo queste tematiche e descriviamo brevemente le procedure di misura.

Consulta la pagina ANIT RISPONDE per approfondire questi temi.

Sui temi dell’isolamento ai rumori, è disponibile il “Manuale di acustica edilizia“, volume 3 della collana ANIT sull’isolamento termico e acustico.

È inoltre disponibile, per tutti i Soci, la guida ANIT – acustica edilizia

Al termine dell’opera o durante l’avanzamento del cantiere è possibile eseguire misure fonometriche al fine di collaudare i requisiti acustici passivi. Le misure vengono eseguite da una figura abilitata, il Tecnico Competente in Acustica secondo le indicazioni normative e legislative. Gli strumenti utilizzati sono molto precisi, tuttavia le misure sono sempre affette da incertezza. In questo video vengono affrontate queste tematiche e descritte brevemente le procedure di misura.

La Legge regionale n°11/2020 “Legge di semplificazione 2020” di regione Lombardia, introduce alcune variazioni alla Legge regionale n°13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”
In particolare viene modificato l’articolo 7 “Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne”

Nella nuova versione dell’articolo sono stati cancellati tutti i riferimenti alla “fase sperimentale” istituita dalla Regione nel 2001, e viene specificato che “con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, […] per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne”

Le modifiche comportano anche un altro aspetto.  Ora la legge regionale di fatto indica che i progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei requisiti acustici del DPCM 5-12-1997le

Leggi il testo aggiornato della Legge regionale

 

Il Tecnico Competente in Acustica (TCA) è la figura idonea per effettuare misure fonometriche, verificare i limiti di legge in vigore, redigere piani di risanamento acustico, svolgere attività di controllo.

Di seguito si propongono alcune semplici considerazioni sulla situazione attuale dei TCA, dopo l’istituzione dei corsi abilitanti e di aggiornamento definiti dal D.Lgs. 42/2017, e a 7 mesi dalla pubblicazione dell’elenco unico nazionale (ENTECA – Elenco Nazionale dei TEcnici Competenti in Acustica)

Molte informazioni su questa figura sono approfondite nel documento ANIT “TCA – Facciamo chiarezza

È possibile consultare i corsi ANIT di abilitazione e di aggiornamento per TCA A QUESTO LINK

Quanti sono i TCA e come sono distribuiti?

A luglio 2019 sulla piattaforma ENTECA risultano registrati 10774 tecnici. Le regioni con il maggior numero di TCA sono Emilia Romagna, Marche, Lombardia e Campania.

Regioni

Tale situazione molto probabilmente si è determinata sia a causa della popolazione regionale (considerazione valida per Lombardia e Campania), sia per la legislazione in vigore sul territorio.

In Emilia Romagna infatti era già possibile diventare TCA partecipando a un corso professionale, senza affiancamento professionale. Nelle Marche invece la legislazione regionale definisce l’obbligo di essere TCA per poter redigere relazioni di calcolo previsionale di requisiti acustici passivi.

Se si rapporta però il numero di tecnici alla popolazione, si osserva una situazione “anomala” in Valle d’Aosta, dovuta probabilmente dalle procedure che erano in vigore nella regione per il riconoscimento della qualifica.

popolazione

Una analisi qualitativa indica che quasi la metà dei TCA ha la qualifica di ingegnere. Un quarto si distribuisce tra architetti, geometri e periti industriali. La parte restante è caratterizzata da altri titoli di studio (lauree in chimica o fisica, diplomi di maturità scientifica, ecc.)

TCA qualifica

 

Corsi abilitanti e di aggiornamento

A giugno 2019 sul sito ENTECA risultavano pubblicati:

  • 46 corsi abilitanti per tecnici competenti (della durata di almeno 180 ore)
  • 67 corsi di aggiornamento
  • 1 corso di “recupero” per chi aveva già seguito un corso abilitante prima della pubblicazione del Dlgs 42/2017

La maggioranza degli eventi sono stati proposti in Lombardia (13 corsi da 180 ore e 20 corsi di aggiornamento). In alcune regioni invece non è stata sviluppata alcuna iniziativa.

Corsi

Quali prospettive per il futuro?

È logico ipotizzare un costante incremento dei TCA e, considerate le indicazioni del Dlgs 42/2017, un progressivo aumento della percentuale dei laureati rispetto ai diplomati.

Ragionevolmente verranno incrementati i corsi di formazione e aggiornamento. Per questi ultimi si auspica che il Ministero attivi, nel corso del 2020, il registro delle ore di aggiornamento professionale per i TCA.

Infine i corsi probabilmente subiranno alcune modifiche nell’impostazione generale. A maggio 2019 infatti il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un aggiornamento delle linee guida elaborate dal tavolo tecnico ministeriale. Tra le principali novità si osserva la reintroduzione dell’e-learning nei corsi da 180 ore e l’eliminazione dell’obbligo di test finale per i corsi di aggiornamento. Ora sta alle Regioni valutare come recepire le nuove indicazioni nella propria procedura di accreditamento.

ANIT, in collaborazione con ordini professionali e scuole edili, ha già in previsione l’attivazione di nuovi corsi per TCA. L’elenco degli eventi formativi è pubblicato alla pagina “CORSI

Per approfondire:

 

Quante volte ci è stato richiesto di presentare in Comune, tra le tante cose, anche la “relazione di acustica”? Ma di quale relazione si tratta? E cosa deve contenere?

Questa pagina fornisce alcune informazioni in merito a:

  • Valutazioni di impatto acustico
  • Valutazioni di clima acustico
  • Relazioni sui requisiti acustici passivi degli edifici (RAP)
  • Classificazione acustica delle unità immobiliari
relazioni-acustica-quadrato

Impatto acustico

Le valutazioni di impatto acustico servono in sostanza per determinare quanto rumore può generare un’opera e se tale rumore supera o meno i limiti di legge in vigore.

La Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995) all’art. 8 indica che devono essere sottoposti a valutazione di impatto acustico:

  • Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
  • Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali)
  • Discoteche
  • Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
  • Impianti sportivi e ricreativi
  • Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
Impatto-ANIT

Le opere devono essere sottoposte a valutazione sia che vengano realizzate ex-novo, sia che vengano modificate o potenziate.

Inoltre devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico:

  • Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture
  • Le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive

Le relazioni di impatto acustico devono essere redatte seguendo le indicazioni riportate nelle Leggi e Delibere regionali (ad es. per la Lombardia D.G.R. 8313 del 2002).

I limiti da rispettare sono definiti dai decreti attuativi della Legge quadro. Ad esempio dal DPCM 14-11-1997


Clima acustico

Le relazioni di clima acustico hanno lo scopo di valutare la rumorosità presente in un’area prima di realizzare una nuova opera. Servono quindi per determinare se l’area è compatibile con la nuova costruzione e prevedere eventuali opere di mitigazione dei rumori.

La Legge quadro, sempre all’art. 8, indica che bisogna redigere una valutazione previsionale di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di:

  • Scuole e asili nido;
  • Ospedali;
  • Case di cura e di riposo;
  • Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  • Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere che richiedono valutazione di impatto acustico.
Clima-ANIT

Anche le relazioni di clima acustico devono essere redatte seguendo le indicazioni riportate nelle Leggi e Delibere regionali, e i limiti da rispettare sono definiti dai decreti attuativi della Legge quadro (ad es. DPCM 14-11-1997)


Requisiti acustici passivi (RAP)

Una verifica dei requisiti acustici passivi consiste nel valutare se un edificio rispetta o meno specifiche prestazioni di isolamento dai rumori. Attualmente in Italia sono in vigore i limiti definiti dal DPCM 5-12-1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Il Decreto specifica le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

  • Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari
  • Isolamento dai rumori esterni
  • Isolamento dai rumori di calpestio
  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
  • Tempo di riverberazione negli ambienti scolastici

I requisiti acustici passivi possono essere calcolati analiticamente e misurati in opera. I limiti imposti dal DPCM si riferiscono alle prestazioni in opera, ad edificio ultimato.

Per approfondire il tema delle relazioni di calcolo previsionale dei RAP consulta QUESTO LINK


Classificazione acustica delle unità immobiliari

Infine una relazione di Classificazione Acustica ha lo scopo di valutare in quale classe si trova l’unità immobiliare che stiamo analizzando. I valori limite delle classi e le procedure da seguire sono definiti dalla norma UNI 11367, un approfondimento sull’argomento è riportato A QUESTO LINK.

L’applicazione delle classi acustiche è generalmente volontaria. Attualmente sono richiamate in alcuni regolamenti locali (leggi regionali e regolamenti edilizi comunali) e nel Decreto CAM sui “Criteri Ambientali Minimi”, che impone, nelle gare di appalto di edifici pubblici, il raggiungimento della Classe II.


Chi può fare le relazioni?

In generale tutte le relazioni che richiedono misurazioni fonometriche devono essere redatte da Tecnici Competenti in Acustica (TCA). Pertanto è necessaria tale qualifica per le valutazioni di clima e impatto acustico e per le misure in opera dei requisiti acustici passivi.

Per i calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi invece non vi è una chiara indicazione legislativa. Secondo un documento emanato  dal Ministero dell’Ambiente nel 1998 qualsiasi “progettista edile” può redigere le relazioni di calcolo  previsionale. Si raccomanda però di verificare sempre eventuali indicazioni differenti riportate in Leggi Regionali o Regolamenti Edilizi comunali. Ad esempio nelle Marche la DGR 809 del 2006 e in Lombardia la L.R. 13 del 2001 specificano che i calcoli previsioni di acustica devono essere redatti da tecnici competenti.


Per approfondire


ANIT RISPONDE è una sezione del sito ANIT dedicata a sintesi e chiarimenti sui temi dell’efficienza energetica e del comfort acustico. I contenuti delle pagine possono subire variazioni a seguito di modifiche nella normativa di riferimento o di segnalazioni dei soci ANIT. Le informazioni sono da ritenersi comunque indicative e, in particolare per gli aspetti legislativi, è sempre necessario riferirsi anche ai documenti ufficiali.

Il 10 dicembre scorso è stato pubblicato l’elenco nazionale dei TCA (Tecnici Competenti in Acustica). L’elenco, realizzato in collaborazione con ISPRA ai sensi del DLgs 42/2017, è denominato ENTECA (Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica) e consente di verificare:

  • I dati dei tecnici già riconosciuti negli elenchi regionali che hanno richiesto l’inserimento nell’elenco nazionale
  • I dati dei tecnici abilitati dopo il DLgs 42/2017

Ad oggi risultano iscritti nell’elenco 9718 Tecnici Competenti. Per ognuno è indicato il nuovo numero di iscrizione nell’elenco nazionale, la data di inserimento nell’elenco (10-12-2018) e i dati di contatto.

La tabella che segue rappresenta il numero di TCA suddivisi per regione.

TCA-ANIT-3

Dalla pagina web ENTECA sarà anche possibile consultare gli elenchi dei corsi da 180 ore abilitanti per TCA e dei corsi di aggiornamento.

Con la pubblicazione dell’elenco nazionale infatti inizia ufficialmente l’obbligo di aggiornamento professionale per i Tecnici Competenti definito nel DLgs 42/2017 (almeno 30 ore di corsi di aggiornamento ogni 5 anni, distribuite  su  almeno  3  anni).

Dal sito del Ministero è anche possibile accedere a una pagina web che consente di scaricare la documentazione prodotta dal Tavolo tecnico nazionale di coordinamento. Organo che si occupa di monitorare la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione per TCA.

PER APPROFONDIRE:

Ricordiamo che il DLgs 42/2017 ha stabilito che coloro che sono stati riconosciuti Tecnici Competenti in Acustica negli anni passati devono presentare, entro il 19 aprile 2018, alla regione o provincia autonoma di residenza che li ha riconosciuti una “istanza di inserimento” nel nuovo elenco nazionale dei TCA.
Tale istanza dovrà contenere: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento.
Alcune Regioni hanno definito sui propri portali le procedure da seguire per presentare la domanda.
Consigliamo di consultare il sito della propria regione per maggiori informazioni.
Scarica l’approfondimento ANIT

Chi è il TCA?
Il Tecnico Competente in Acustica (TCA) è la figura professionale qualificata per la redazione di valutazioni di clima e impatto acustico, la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, la classificazione acustica dei Comuni e, in generale, l’esecuzione di misure fonometriche.
Il DLgs 42/2017, in vigore da aprile 2017, ha introdotto nuovi percorsi per diventare TCA. Tra le opzioni è stata istituita la possibilità di iscriversi all’elenco nazionale dei tecnici dopo aver partecipato a un corso di 180 ore e superato l’esame finale.

Quando inizia il corso ANIT?
Riteniamo opportuno non iniziare il corso per TCA fintanto che tutte le procedure di riconoscimento nazionali e regionali non verranno chiarite.
Non c’è garanzia che un corso avviato senza autorizzazione possa essere riconosciuto a posteriori, col rischio di far perdere tempo e denaro ai partecipanti.
Attualmente infatti le procedure di verifica non sono state definite e non si hanno informazioni in merito al tavolo tecnico nazionale di coordinamento con le regioni.

Sei interessato?
Ragionevolmente i suddetti aspetti verranno chiariti entro la fine del 2017 e il primo corso ANIT accreditato potrà iniziare a gennaio 2018. Invitiamo quindi tutti gli interessati a registrarsi al link che segue per ricevere maggiori informazioni non appena disponibili.

Vai al corso per TCA
Vai al documento di approfondimento

Abbiamo aggiornato la Guida di Acustica ANIT, documento che riassume la legislazione e le norme tecniche sui requisiti acustici passivi degli edifici.

Rispetto alla versione precedente (luglio 2016) sono state inserite alcune novità normative (Dlgs 41 e 42) ed aggiornate le informazioni su Tecnico Competente in Acustica e Decreto Criteri Ambientali Minimi.

Potete scaricarla a questo link

Il Dlgs 42/2017 ha radicalmente modificato i criteri per l’esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica (TCA). Chi è già TCA per continuare a esercitare la professione dovrà presentare una domanda presso la propria regione, e chi vuole diventare TCA potrà farlo seguendo un corso di almeno 180 ore.
ANIT ha preparato un approfondimento per fare chiarezza sul tema.
Il Tecnico Competente in Acustica (TCA), secondo quanto indicato nella Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995, è la figura professionale idonea a effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo.
Il DLgs 42/2017, in vigore dal 19 aprile 2017, stabilisce nuovi criteri per l’esercizio della professione di Tecnico Competente.
In questo approfondimento ANIT riportiamo alcune domande e risposte per cercare di fare chiarezza sulla nuova situazione normativa.

Download riservato a SOCI ANIT e UTENTI REGISTRATI.
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Il Tecnico Competente in Acustica (TCA), secondo quanto indicato nella Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995, è la figura professionale idonea a effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo.
Il DLgs 42/2017, che entrerà in vigore il prossimo 19 aprile 2017, stabilisce nuovi criteri per l’esercizio della professione di Tecnico Competente.
ANIT ha stilato un articolo di approfondimento per chiarire i requisiti di chi può svolgere l’attività di TCA, fare chiarezza sull’elenco dei tecnici competenti in acustica e il percorso formativo da seguire per chi vuole specializzarsi in questo ambito.
Documento integrale su richiesta all’indirizzo press @ anit.it

Milano, 14.04.2017

La Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2017 contiene due nuovi decreti legislativi sul tema dell’acustica.

Entrambi i decreti entreranno in vigore il 19 aprile 2017

Il DLgs 41/2017 reca modifiche ad alcuni articoli del DLgs 4-9-2002 n° 262 che disciplina i valori di emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all’aperto

Il DLgs 42/2017 invece:

  • Dispone modifiche ad alcuni articoli del DLgs 19-8-2005 n° 194, riguardante mappe acustiche, piani di azione e informazione al pubblico in merito al rumore ambientale
  • Istituisce una commissione per la tutela dall’inquinamento acustico presso il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  • Reca modifiche alla Legge 447/1995 (Legge Quadro sull’inquinamento acustico)
  • Stabilisce nuovi criteri per l’esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica

Di seguiti i link per scaricare:

È necessario presentare una apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Le singole Regioni hanno legiferato in maniera differente in merito alle modalità di presentazione delle domande ed alle valutazioni delle stesse. Tutte le informazioni in merito possono essere reperite consultando i siti internet delle Regioni.
Nella maggioranza dei casi si tratta di presentare all’ufficio predisposto un elenco dei lavori svolti, negli anni precedenti, in affiancamento a un tecnico competente. Ad ogni tipologia di lavoro è associato un punteggio e la somma dei punti deve superare, per ogni anno, un certo valore minimo. In alcune Regioni l’aver partecipato a determinate tipologie di corsi di formazione in acustica contribuisce al raggiungimento del punteggio minimo.

Il Tecnico Competente in Acustica si trova quotidianamente a dovere scegliere i materiali fonoassorbenti più adatti per un dato intervento di mitigazione acustica: dai materiali per trattare uffici, scuole, ristoranti, ai materiali per insonorizzazioni industriali, fino ai materiali da inserire nei pannelli per barriere antirumore.
L’offerta del mercato è vasta ma a volte i parametri chiave sono dichiarati in maniera poco chiara, con riferimento a metodi di misura e ambiti applicativi molto diversi tra loro.
A ciò si aggiunge la continua uscita di nuovi materiali fonoassorbenti, tra i quali spiccano i metamateriali acustici, che promettono prestazioni rivoluzionarie.

Il corso si propone di fare chiarezza, partendo dalle proprietà caratterizzanti l’interazione suono-materiali per poi definire le varie tipologie di materiali, le loro prestazioni e le relative tecniche di prova e qualificazione. Nella seconda parte del corso sarà presentato in termini semplici lo stato dell’arte dei metamateriali acustici e saranno forniti esempi di potenziale applicazione tratti dalla più recente letteratura. Conclude il corso un’esercitazione di gruppo.

Guide, Manuali, Approfondimenti

GuideData di pubblicazioneDownload
Acustica edilizia27 marzo 2024riservato ai Soci
Requisiti minimi – Prov. Trento4 ottobre 2023riservato ai Soci
Requisiti minimi – Regole nazionali7 settembre 2023riservato ai Soci
Requisiti minimi – Lombardia30 agosto 2023riservato ai Soci
Superbonus28 agosto 2023riservato ai Soci
Guida CAM24 luglio 2023riservato ai Soci
Requisiti minimi – Emilia Romagna1 febbraio 2023riservato ai Soci
Bonus Facciate4 febbraio 2022riservato ai Soci
Ecobonus10 febbraio 2022riservato ai Soci
Requisiti minimi – Piemontesettembre 2018riservato ai Soci
… guarda tutte le Guide
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ManualiData di pubblicazioneDownload
Il bilancio energetico dei serramenti24 luglio 2024aperto a tutti
Diagnostica termografica per ETICS2 luglio 2024aperto a tutti
Ripristino e manutenzione dei cappotti termici23 maggio 2024aperto a tutti
Isolamento degli edifici esistenti residenziali31 gennaio 2023aperto a tutti
Prestazioni estive degli edifici16 giugno 2023aperto a tutti
La correzione del ponte termico strutturale10 maggio 2023aperto a tutti
Isolamento termico e acustico con fiocchi di cellulosa22 febbraio 2023aperto a tutti
Soluzioni a basso spessore per l’isolamento al calpestio12 ottobre 2022aperto a tutti
La tenuta all’aria degli edifici28 settembre 2022aperto a tutti
Isolamento locali non riscaldati14 Settembre 2022aperto a tutti
Facciate ventilateNovembre 2021aperto a tutti
Risanamento termico murature umideNovembre 2021aperto a tutti
Isolamento e comfortGiugno 2021aperto a tutti
Acustica e ristrutturazioniSettembre 2021aperto a tutti
… guarda tutti i Manuali
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ApprofondimentiData di pubblicazioneDownload
Aggiornamento sulle detrazioni 202410 gennaio 2024aperto a tutti
Guida al calcolo dei cassonetti20 ottobre 2023aperto a tutti
Check list verifica delle prestazioni19 maggio 2023aperto a tutti
Tecnico competente in acustica6 febbraio 2023aperto a tutti
Superbonus: scadenze dal 2023Gennaio 2023aperto a tutti
Il D.Lgs. 199/2021 e gli obblighi sulle fonti rinnovabiliDicembre 2022aperto a tutti
Nuovi CAM efficienza energetica e acusticaDicembre 2022aperto a tutti
Isolamento del contorno dei serramenti 110%Giugno 2021aperto a tutti
I materiali resilientiSettembre 2021aperto a tutti
Materiali isolanti e conduttività termicaMarzo 2021aperto a tutti
… guarda tutti gli Approfondimenti

Informiamo che la Regione Lombardia – con il D.d.s. 19-02-2020 – n° 2018 – ha nuovamente aggiornato la “modulistica edilizia unificata e standardizzata”.

Anche nei nuovi moduli per la “Relazione tecnica di asseverazione agibilità” è obbligatorio indicare se l’intervento edilizio è soggetto o meno all’osservanza dei requisiti acustici passivi del DPCM 5-12-1997. In caso positivo il Progettista o il Direttore dei Lavori o il Tecnico Competente in Acustica devono allegare una “Attestazione di conformità” a quanto stabilito dal DPCM.

Inoltre è stata aggiunta la richiesta di attestare la conformità delle opere al progetto, secondo le modalità previste dal Regolamento Locale di Igiene (come indicato all’art. 7, comma 4, della L.R. 13/2001).

Per poter attestare quanto richiesto nella modulistica unificata ANIT ribadisce l’importanza di realizzare:

  • una relazione di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi prima dell’inizio dei lavori
  • controlli in cantiere di corretta posa di materiali e sistemi costruttivi
  • misurazioni fonometriche al termine dell’opera

Per approfondire segnaliamo:

L’obiettivo è la formazione di Tecnici Competenti in Acustica (TCA) riconosciuti dalla legge e preparati a svolgere in modo corretto il proprio compito.
Il corso segue tutte le indicazioni previste dal DLgs 42/2017 (accreditamento, durata, contenuti, esercitazioni, ecc.) e si conclude con un esame ufficiale per l’abilitazione dei TCA nell’elenco nazionale.

Chi è il TCA? Il Tecnico Competente in Acustica (TCA), secondo la Legge 447/1995, è la figura professionale qualificata per la verifica dei valori definiti dalle norme vigenti sui temi dell’acustica.
Il DLgs 42/2017, in vigore da aprile 2017, ha introdotto nuovi percorsi per diventare TCA, e tra le opzioni è stata istituita la possibilità di iscriversi all’elenco nazionale dei tecnici attraverso la partecipazione a un corso di 184 ore con superamento dell’esame finale.
Il corso si pone l’obiettivo di:

  • fornire ai partecipanti tutte le conoscenze e le abilità pratiche necessarie per svolgere con completezza l’attività di Tecnico Competente in Acustica;
  • permettere ai partecipanti di presentare domanda per essere inseriti nell’elenco nazionale dei TCA, in accordo con le indicazioni in vigore previste dal DLgs 42/2017.

Per maggiori informazioni vai alla pagina del corso

Tecnico Competente in Acustica
Corso completo per l’abilitazione nazionale
In programma a Milano

Come preparare la relazione tecnica Legge 10
Guida pratica alla compilazione della relazione tecnica
In programma a Brescia, Firenze, Roma

Il calcolo del fabbisogno energetico in regime dinamico
Aggiornamento normativo, analisi dei servizi energetici e valutazione del comfort
In programma a Firenze, Padova, Treviso, Varese, Genova

Simulazione energetica con EnergyPlus
Guida alla modellizzazione, simulazione e analisi
In programma a Milano

Termografia in edilizia: 1° e 2° livello UNI EN ISO 9712
Tecnica e pratica per l’indagine termografica
In programma a Verona

Corsi per tecnici competenti in acustica validi per l’aggiornamento TCA
Progetto, collaudo, incertezza di misura, vibrazioni
In programma a Brescia, Verona, Padova, Milano, Varese

Migrazione del vapore in regime dinamico
Approfondimento sul rischio di muffa e di condensazione
In programma a Udine

Una relazione di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi (RAP) serve per valutare, a livello progettuale, le prestazioni di isolamento ai rumori di un edificio.

Di seguito alcune risposte alle principali domande dei professionisti su questo tema.

L’argomento può essere approfondito partecipando ai CORSI ANIT DI ACUSTICA


Una relazione di calcolo dei RAP quali prestazioni deve verificare?

In Italia i valori limite di legge sono definiti dal DPCM 5-12-1997 che specifica le prescrizioni per:

  • Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari
  • Isolamento dai rumori esterni
  • Isolamento dai rumori di calpestio
  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
  • Tempo di riverberazione negli ambienti scolastici

Al decreto si possono affiancare ulteriori prescrizioni definite nelle legislazione locale (ad es. regolamenti edilizi di Comuni in prossimità di aeroporti) e, per gli appalti pubblici, occorre considerare anche le indicazioni del Decreto CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Infine, in aggiunta ai limiti di legge, alcuni committenti richiedono a capitolato di ottenere in opera prestazioni specifiche.

I SOCI ANIT possono approfondire questo tema con la Guida Acustica edilizia


Come fare i calcoli previsionali?

Le norme tecniche che descrivono i modelli matematici per i calcoli previsionali sono le norme serie UNI EN ISO 12354 e UNI 11175. (Guarda un elenco delle norme in vigore a questo link).

Quando i modelli delle norme tecniche non permettono di simulare in modo adeguato la situazione di progetto, le esperienze già realizzate su edifici simili possono diventare una importante fonte di informazioni.

I SOCI ANIT possono eseguire i calcoli con il software ECHO


Cosa deve contenere un relazione di calcolo dei RAP?

Non esistono documenti legislativi, validi a livello nazionale, che definiscano i contenuti minimi delle relazioni di calcolo previsionale sui requisiti acustici passivi. Solo alcuni documenti locali, Leggi regionali o regolamenti edilizi dei comuni, hanno fornito qualche indicazione in merito (si vedano ad esempio le Delibere 896/2003 e 809/2006 della regione Marche).

Ad avviso di ANIT le informazioni che è opportuno inserire in una relazione sui RAP sono:

  1. Descrizione dell’intervento edilizio
  2. Identificazione dei limiti di legge da raggiungere in opera, in funzione della destinazione d’uso degli ambienti abitativi
  3. Indicazione di eventuali ulteriori prescrizioni, definite in funzione del clima acustico dell’area o da richieste del committente
  4. Definizione dei modelli di calcolo adottati (ad es. UNI EN ISO 12354 e/o UNI 11175)
  5. Descrizione delle stratigrafie considerate nei calcoli, delle tipologie di sistemi utilizzati e delle prestazioni dei prodotti coinvolti.
  6. Calcolo delle prestazioni acustiche in opera e indicazione dei risultati
  7. Confronto con i limiti da rispettare
  8. Indicazioni di corretta posa in opera di materiali e sistemi edilizi
  9. Individuazione delle fasi critiche della realizzazione e delle eventuali modalità di verifica in cantiere
  10. Identificazione dello studio professionale che ha redatto la relazione.

Si evidenzia in particolare l’importanza del Punto 8, cruciale per il raggiungimento in opera dei valori determinati attraverso calcoli previsionali.


È “obbligatorio” redigere, prima dell’inizio dei lavori, una relazione di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi?

Il DPCM 5-12-1997 non specifica niente in merito, ma alcuni regolamenti edilizi e alcune Leggi Regionali indicano che è  obbligatorio realizzare una relazione di calcolo dei RAP prima dell’inizio dei lavori.

A prescindere dagli obblighi legislativi risulta comunque evidente che, se l’obiettivo è quello di raggiungere una determinata prestazione di isolamento acustico (ad esempio i limiti imposti dal DPCM 5-12-1997), diventa in pratica necessario realizzare simulazioni di calcolo.

Inoltre è importante evidenziare che, in moltissimi casi, al termine dei lavori chi ha seguito l’intervento edilizio dovrà attestare sui moduli del Comune, sotto la propria responsabilità, di aver rispettato le prescrizioni del DPCM 5-12-1997. Pertanto, a maggior ragione, una relazione di calcolo previsionale diventa un importante strumento per impostare i lavori in cantiere.

Attenzione! L’aver presentato in Comune una relazione di calcolo previsionale dei RAP non è garanzia di rispetto dei limiti di legge al termine dell’opera. Eventuali errori di posa in cantiere possono vanificare i risultati a fine lavori.


È necessario essere Tecnici Competenti in Acustica per redigere le relazioni di calcolo previsionale dei Requisiti Acustici Passivi?

La Legge 447/1995 (Art. 2 comma 6) indica che il Tecnico Competente in Acustica (TCA) è la figura professionale idonea a “effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo”.

Mentre è pacifico che le misure fonometriche per la verifica in cantiere dei RAP devono essere eseguite da un TCA, non vi è una chiara indicazione legislativa, a livello nazionale, sui calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi.

Secondo un documento emanato  dal Ministero dell’Ambiente nel 1998 qualsiasi “progettista edile” può redigere le relazioni di calcolo  previsionale. Inoltre alcune Leggi Regionali sembrano confermare questa considerazione. Si raccomanda però di verificare sempre l’esistenza di eventuali indicazioni differenti nei documenti locali (Leggi Regionali o Regolamenti Edilizi comunali). Ad esempio nelle Marche la DGR 809 del 2006 specifica che i calcoli previsioni di acustica devono essere redatti da tecnici competenti.

ANIT evidenzia semplicemente che, per redigere in modo compiuto una relazione di calcolo previsionale dei RAP, è necessaria una adeguata preparazione sia nel campo dell’acustica che nel campo dell’edilizia.

Per questa ragione i CORSI ANIT per Tecnici Competenti sono sviluppati per approfondire nel dettaglio entrambi gli aspetti.


Per approfondire


ANIT RISPONDE è una sezione del sito ANIT dedicata a sintesi e chiarimenti sui temi dell’efficienza energetica e del comfort acustico. I contenuti delle pagine possono subire variazioni a seguito di modifiche nella normativa di riferimento o di segnalazioni dei soci ANIT. Le informazioni sono da ritenersi comunque indicative e, in particolare per gli aspetti legislativi, è sempre necessario riferirsi anche ai documenti ufficiali.

Come sappiamo il Tecnico Competente in Acustica (TCA) è la figura professionale deputata ad occuparsi di misure, verifiche, controlli, ecc. in tema di acustica edilizia e ambientale.

Obbligo di aggiornamento
Per chi è iscritto ad ENTECA (ovvero all’elenco nazionale dei TCA) vale l’obbligo di aggiornamento per almeno 30 ore di formazione ogni 5 anni (distribuite su un minimo di 3 anni).
Su questo aspetto il Ministero ha messo a punto assieme ai tecnici delle varie Regioni le linee guida per l’accreditamento dei corsi di formazione con l’obiettivo di uniformare le modalità di riconoscimento dei corsi e aiutare le Regioni a pubblicare i propri regolamenti in materia.

I prossimi corsi ANIT pensati per l’aggiornamento dei TCA sono:
– Il progetto dei requisiti acustici passivi
– Il collaudo acustico secondo le UNI EN ISO 16283
– Il controllo delle vibrazioni degli edifici
– L’incertezza di misura e di calcolo in acustica edilizia
>>Guarda le nostre proposte per l’aggiornamento dei TCA

Vuoi diventare TCA?
Per entrare nell’elenco dei TCA ad oggi è necessario seguire un corso completo di almeno 180 ore, riconosciuto a livello regionale e superare il relativo esame finale. Se sei interessato: il prossimo corso ANIT per diventare TCA è in partenza il 30 ottobre 2019
>>Prenota il tuo posto al  prossimo corso completo per diventare TCA

Di seguiti l’elenco dei prossimi corsi in calendario a Udine, Trento, Como, Brescia, Vicenza, Seriate, Cuneo, Milano, Mestre, Lecco, Torino e Firenze

Maggiori informazioni e iscrizioni
Tutti i dettagli sono pubblicati alla pagina corsi: per ogni iniziativa è disponibile una scheda sintetica e una locandina completa in formato .pdf.
Per registrarsi a un corso è sufficiente compilare la scheda disponibile on-line per l’iniziativa di interesse. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti sarà nostra cura informarti dell’attivazione del corso. Attenzione: i posti sono limitati.

Vai al calendario completo

Organizziamo a Milano una nuova edizione del corso completo per l’abilitazione come Tecnico Competente in Acustica (TCA).
L’inizio del corso è previsto per il 23 maggio.

Di cosa parliamo
Il corso segue il percorso didattico ufficiale (184 ore) per l’abilitazione dei TCA alternando lezioni frontali, esercitazioni in aula e prove in campo. Le lezioni sono tenute da personale altamente qualificato in materia di acustica edilizia e acustica ambientale. Alla fine del corso è previsto un esame per l’abilitazione come TCA.

Maggiori dettagli e iscrizioni
Abbiamo riportato tutti i dettagli sulla locandina (scaricabile qua).
Per iscriversi è sufficiente compilare la scheda di registrazione on-line. Al raggiungimento del numero minimo di interessati, sarà nostra cura contattarti per informarti dell’attivazione del corso.

Vai alla pagina del corso

Contenuti per divulgare, in modo semplice e chiaro, i temi dell’efficienza energetica e dell’acustica edilizia.

I Soci ANIT hanno accesso a numerosi contenuti, corsi ed eventi per formarsi e rimanere aggiornati sui temi dell’isolamento termico e acustico.

Acustica edilizia


Efficienza energetica

La trasmittanza termica delle strutture opache


Sostenibilità ambientale

Il decreto sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)


Termografia

Termografia: come ottenere (e mantenere) il patentino

ANIT RISPONDE è una sezione del sito ANIT dedicata a sintesi e chiarimenti sui temi dell’efficienza energetica e del comfort acustico. I contenuti delle pagine possono subire variazioni a seguito di modifiche nella normativa di riferimento o di segnalazioni dei soci ANIT. Le informazioni sono da ritenersi comunque indicative e, in particolare per gli aspetti legislativi, è sempre necessario riferirsi anche ai documenti ufficiali.

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) all’art. 1, comma 1143 riporta una proroga dei termini indicati all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
Chi negli anni passati ha ottenuto la qualifica di Tecnico Competente in Acustica e risultava iscritto in un elenco regionale, ora ha tempo fino al 19 ottobre 2019 per presentare domanda di iscrizione nel nuovo elenco nazionale (ENTECA). Il termine precedente era 19 aprile 2018.
Ricordiamo che chi non farà domanda di trasferimento entro il nuovo termine perderà la qualifica di TCA.

Guida ANIT “TCA Facciamo chiarezza”
Link Gazzetta Ufficiale

La D.g.r. 12 novembre 2018 – n. XI/784 di Regione Lombardia aggiorna e sostituisce la modulistica edilizia unificata. Riporta i moduli per le comunicazioni di inizio e fine lavori ed agibilità.
In particolare nell’Allegato 6 “Relazione tecnica asseverazione agibilità” al punto 4 “Requisiti acustici passivi degli edifici” si riporta che se l’intervento è soggetto all’osservanza dei requisiti acustici passivi degli edifici, occorre allegare una attestazione, a firma di tecnico competente in acustica, del rispetto, in opera, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.
Link alla DGR

Per chi è in cerca di un corso d’aggiornamento o approfondimento sui temi dell’efficienza energetica, del controllo igrotermico degli edifici e dell’acustica edilizia, segnaliamo le nostre prossime iniziative in programma a novembre suddivise per argomento.

Corsi in primo piano:

Per iscriversi:
È sufficiente compilare la scheda di registrazione al corso disponibile sul sito. Al raggiungimento del numero minimo di interessati, sarà nostra cura contattarti per informarti dell’attivazione del corso.

Vai al calendario completo dei corsi

Corsi attivati:

Altri corsi in calendario:
Abbiamo messo in programma più di 40 corsi tra ottobre e dicembre.
I corsi sono previsti ad Aosta, Lecco, Novara, Treviso, Udine, Perugia , Civitanova Marche… e molte altre località.

Guarda l’elenco completo dei corsi

Il Tecnico Competente in Acustica (TCA), secondo la Legge 447/1995, è la figura professionale qualificata per la verifica dei valori definiti dalle norme vigenti sui temi dell’acustica.
Il DLgs 42/2017 – in vigore da aprile 2017 – ha introdotto nuovi percorsi per diventare TCA. Tra le opzioni è stata istituita la possibilità di iscriversi all’elenco nazionale dei tecnici attraverso la partecipazione a un corso di 180 ore con superamento dell’esame finale.
Il corso ANIT TCA è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia (con Decreto del 19/03/2018, n. 3791), corso idoneo per essere inseriti nell’elenco nazionale dei TCA.
La prima edizione del corso è iniziata lo scorso 6 aprile a Milano e si concluderà entro il 2018.
“Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato e di essere stati i primi ad aver dato una possibilità concreta ai professionisti che intendono diventare Tecnici competenti in acustica.” spiega l’Ing. Matteo Borghi di ANIT, coordinatore della prima edizione del corso TCA ANIT.
Il corso TCA ANIT si pone l’obiettivo di:
– fornire ai partecipanti tutte le conoscenze e le abilità pratiche necessarie per svolgere con completezza l’attività di Tecnico Competente in Acustica;
– permettere ai partecipanti di presentare domanda per essere inseriti nell’elenco nazionale dei TCA, in accordo con le indicazioni in vigore previste dal DLgs 42/2017
.
Il percorso didattico si sviluppa attraverso i moduli formativi previsti dalla legge e si conclude con un esame riconosciuto a livello nazionale. Coloro che supereranno con esito positivo l’esame finale potranno presentare domanda per essere inseriti nell’elenco nazionale dei TCA.

Per ulteriori informazioni, immagini, profili dei relatori, interviste e altro, scrivere a: press @ anit.it.

Milano, 20.04.2018

È il momento giusto per iscriversi, ti segnaliamo i prossimi corsi in programma:

  • il corso sul fabbisogno energetico degli edifici a Torino, Lucca e Trento;
  • il corso sul bilancio energetico dell’involucro a Seriate (BG);
  • il corso sull’isolamento acustico degli edifici a Rimini;
  • e il primo corso per Tecnico Competente in Acustica (TCA) a Milano a partire da febbraio 2018.

Guarda il calendario completo

Il DLgs 42:

  • Dispone modifiche ad alcuni articoli del DLgs 19-8-2005 n° 194, riguardante mappe acustiche, piani di azione e informazione al pubblico in merito al rumore ambientale
  • Istituisce una commissione per la tutela dall’inquinamento acustico presso il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  • Reca modifiche alla Legge Quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995)
  • Stabilisce nuovi criteri per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale

1. Consultazione Conto Termico
E’ aperta fino al 28 febbraio 2015 la consultazione pubblica su semplificazione e potenziamento del conto termico. Il Conto termico incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica con uno stanziamento di 900 milioni di euro annui: 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche.
Il documento allegato illustra le nuove misure che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, intende attuare al fine di favorire il massimo accesso agli incentivi per imprese, famiglie e pubblica amministrazione. Commenti e contributi vanno inviati all’indirizzo e-mail contotermico@mise.gov.it.

2. Prassi di riferimento UNI ITACA
Pubblicata la nuova Prassi di Riferimento “Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità”, basata sul Protocollo ITACA nazionale. La UNI/PdR 13:2015, strutturata in 2 sezioni è stata elaborata coerentemente con le norme europee sulla valutazione della sostenibilità nelle costruzioni, in particolare con le norme predisposte dal Comitato Tecnico CEN/TC 350, permette di formulare un giudizio sintetico sulla performance globale di un edificio, assegnando un punteggio indicativo del livello di sostenibilità ambientale. Tale punteggio viene determinato seguendo una procedura di valutazione dei criteri individuati che afferiscono alle 5 aree seguenti: qualità del sito; consumo di risorse; carichi ambientali; qualità ambientale indoor; qualità del servizio.

3. Protocollo Itaca regione Lazio
E’ stato presentato dalla Regione Lazio, il sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici, con il quale la Regione dà piena attuazione alla legge regionale n.6 del 2012. Il nuovo sistema ha l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, il territorio e la salute degli abitanti promuovendo ed incentivando la sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche e private. Lo strumento messo a disposizione dalla Regione è basato sul Protocollo ITACA, e consentirà a progettisti e costruttori di riqualificare o realizzare edifici ad elevata sostenibilità attestando la qualità raggiunta attraverso un processo di valutazione, svolta da soggetti indipendenti e accreditati, potendo così usufruire degli incentivi economici e fiscali derivanti dalla certificazione, e dei benefici del mercato.

4. Tecnico competente in acustica ambientale: Pubblicazione Regolamento regionale
E’ stato pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.27 del 20 febbraio 2015 il Regolamento regionale n.4 “Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014.
Il testo del regolamento contiene indicazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali attribuite allo specifico profilo professionale, definendo requisiti e modalità per presentare istanza di iscrizione nell’elenco di competenza provinciale.
Nel regolamento suddetto sono contestualmente indicati i criteri di svolgimento dei percorsi formativi e le modalità del procedimento istruttorio per il riconoscimento del profilo professionale e per la valutazione delle istanze a cura degli uffici provinciali competenti.

Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici

  1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dovrà individuare misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, finalizzato al raggiungimento dei requisiti acustici passivi in opera definiti con DPCM 05/12/1997. In attesa dell’emanazione dello specifico D.P.C.M. che regolamenta in materia, come previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 articolo 6, comma 1, lettera h), il progetto dovrà rispettare le linee guida che l’Assessorato all’Ambiente della Regione emanerà entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
  1. Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa, non sono da considerare nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura a norma dell’articolo 49 (miglioramenti tecnologici) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.
  1. A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del DPCM 05/12/1997, devono essere corredati da certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi rilasciato da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  1. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
  1. Il certificato di collaudo acustico dovrà essere presentato al Comune in allegato alla richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità dell’atto.
  1. L’Amministrazione comunale ove ricade l’immobile destinato ad attività industriali, commerciali, artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la certificazione acustica può avvalersi della competente ARPACAL o nominare un proprio tecnico abilitato di fiducia munito della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che provvederà ad effettuare le verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo «certificazione acustica» per tutti quegli edifici che sono stati dichiarati agibili a far data dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 e «Nulla Osta Tecnico d’impatto Acustico» per i nuovi edifici soggetti a rilascio di «permesso a costruire» (concessione edilizia) con spese tariffate a carico del soggetto richiedente.
  1. L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

2. Il progetto acustico di cui al comma 1, “sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale (Nota ANIT: modifica introdotta da L.R. 5-12-2008, n.16)“, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

Legge Regionale n° 1/2015 – Art. 196 – Requisiti acustici passivi degli edifici

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f) devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati all’articolo 128 delle norme regolamentari, Titolo III . Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell’intervento.

2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini dell’agibilità. Il comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

(*) Nota: L’art. 7, comma 1, lettera f) riporta la seguente definizione: “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati edilizi e della rete stradale;

 

Regolamento regionale n°2/2015 – Art. 128 – Progetto acustico

1. I progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 196 del TU devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e dai regolamenti comunali.

2. Il progetto acustico di cui al comma 1 , sottoscritto da tecnici competenti in acustica ambientale, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il titolo abilitativo. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

3. All’ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini dell’agibilità dell’edificio. Il comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.
3. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.
4. Il regolamento locale d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.
5. In attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995 la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

(Nota ANIT – Il testo riportato comprende le modifiche introdotte dall’art. 22 della Legge regionale di semplificazione 2020

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente aggiornato le sue linee guida per i corsi per TCA, Tecnici Competenti in Acustica. Le novità principali riguardano la possibilità di realizzare gli eventi di formazione in diretta streaming, per rispondere alle esigenze dei Tecnici Competenti che lavorano in tutta Italia.

Tuttavia, per i corsi abilitanti (180 ore), è richiesto che almeno il 50% venga svolto in presenza, per garantire che i Tecnici Competenti ottengano un’adeguata formazione pratica e possano acquisire le competenze necessarie per esercitare la loro professione in modo efficace.

Per approfondire questi temi è possibile consultare le linee guida aggiornate sul sito MASE e il documento “TCA Facciamo chiarezza” sul sito ANIT.

Vai al sito del MASE

Scarica l’approfondimento ANIT TCA Facciamo chiarezza

A partire dal 19 aprile 2022 solo coloro che sono in possesso di una laurea o laurea magistrale a indirizzo tecnico o scientifico possono presentare domanda per iscriversi nell’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica.

La prescrizione, definita all’art. 22 comma 2 del DLgs 42/2017, è diventata cogente dopo cinque anni dall’entrata in vigore del decreto.

È possibile consultare quali sono le classi di laurea ammesse e trovare altre informazioni sulla presentazione della domanda, nell’approfondimento ANIT “TCA Facciamo chiarezza”.

Leggi l’approfondimento

Ricordiamo che il Dlgs 42/2017 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento professionale per i Tecnici Competenti in Acustica.

Aggiornamento Professionale TCA  – Le scadenze

Gli iscritti nell’elenco nazionale (ENTECA) devono partecipare nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco, e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

Per coloro che risultano inseriti nell’elenco nazionale dal 10 dicembre 2018, si avvicina quindi la data ultima entro cui devono aver partecipato ad almeno un primo corso di aggiornamento. 

Il Dlgs 42/2017 specifica che in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco.

Sulla base di quanto indicato, suggeriamo ai TCA di inviare alla propria regione di residenza una prima attestazione di partecipazione a corsi di aggiornamento entro 3 anni dalla data di inserimento nell’elenco nazionale.

Strumenti utili

La data di pubblicazione nell’elenco nazionale di ogni TCA e l’elenco dei corsi di aggiornamento accreditati sono disponibili sulla piattaforma ENTECA a questo link.

Per approfondimenti potete consultare il documento ANIT TCA Facciamo chiarezza.

Il D.P.C.M. 5-12-1997 è il documento di riferimento nella normativa italiana per l’acustica in edilizia.

Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

  • Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari
  • Isolamento dai rumori esterni
  • Isolamento dai rumori da calpestio
  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
  • Tempo di riverberazione (per aule e palestre delle scuole).

Le prestazioni devono risultare verificate in opera, ad edificio ultimato.


CIRCOLARI MINISTERIALI, COMMENTI E CHIARIMENTI


PER APPROFONDIRE

Nel nuovo modulo edilizio unificato per la “Relazione tecnica di asseverazione agibilità”, Regione Lombardia ribadisce l’obbligo di attestare a fine lavori il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, definiti dal DPCM 5-12-1997 e dalla Legge Regionale 13/2001.
Nel nuovo modello al Punto 4: Requisiti Acustici Passivi degli edifici, una informativa riporta che, qualora l’intervento sia soggetto all’osservanza dei RAP, occorre allegare una attestazione di conformità a quanto stabilito dal DPCM 5-12-1997 a firma del Progettista o del Direttore Lavori o del Tecnico Competente in Acustica.
In aggiunta, sul sito della Regione, alla sezione “Come accedere”, si specifica che la responsabilità della compilazione del Punto 4, ricade sul professionista che compila e firma il modulo. 
Tornano quindi d’attualità i calcoli previsionali e i rilievi fonometrici in cantiere dei requisiti acustici passivi.
Nel caso non vengano realizzati, come si potrà essere sicuri di ciò che si sta dichiarando?
 
Per conoscere gli obblighi del DPCM 5-12-1997, leggi la sintesi ANIT.
 
Per approfondimenti:
Vai al sito di Regione Lombardia sui Moduli edilizi unificati
Scarica dal sito della Regione il modulo per la Relazione di asseverazione agibilità
Anche quest’anno ANIT ha partecipato alla Fiera internazionale per l’efficienza energetica Klimahouse, che si è svolta dal 23 al 26 gennaio 2019 a Bolzano.
Protagonista con il suo staff tecnico al completo, ANIT è stata presente in un’area di 882 mq con 18 Aziende aziende associate espositrici con le quali ha realizzato e curato la mostra delle più recenti tecnologie del settore presso il suo stand.
Durante i giorni della fiera, ANIT ha organizzato 2 convegni gratuiti che hanno visto la partecipazione di oltre 170 professionisti e dai titoli:
– VERSO IL REGIME DINAMICO, il punto della situazione per l’analisi energetica e igrotermica
– ISOLARE FUNZIONA, strategie per ottimizzare il sistema edificio-impianto e il comfort acustico

ANIT ha organizzato anche 3 corsi di formazione di mezza giornata:
– La misura dell’umidità nei materiali. Approfondimenti per la diagnosi igrotermica
– Il controllo dei ponti termici: analisi energetica e rischio muffa
– Le regole per l’acustica edilizia nella riqualificazione. Progetto, controlli e ruolo del tecnico competente

A tutti i partecipanti degli eventi ANIT sono stati riconosciuti i crediti formativi per l’aggiornamento professionale (CFP) e un biglietto omaggio per entrare in Fiera.
ANIT è stata anche scelta per partecipare alla giuria del Premio Klimahouse Trend che ha visto vincitrice, per questa edizione, l’Azienda associata Ecosism s.r.l. e menzionata l’azienda associata Knauf Insulation S.p.A.
Grande interesse anche da parte della stampa tecnica che ha visitato lo stand ANIT e collaborato con interviste e approfondimenti.
L’appuntamento è per la prossima edizione nel 2020 in attesa di incontrarci di persona in occasione del Tour di convegni ANIT 2019, in partenza a marzo.

ALBUM FOTOGRAFICO: https://www.facebook.com/pg/ANIT1984/photos/?tab=album&album_id=2281409595223422
PAGINA UFFICIALE: https://www.anit.it/klimahouse-2019/
RASSEGNA STAMPA: https://www.anit.it/press/parlano-di-noi/

Per ulteriore materiale di approfondimento scrivere a: press @ anit.it.

Milano, 01.02.2019

Un grazie a tutti coloro che sono venuti a trovare ANIT alla Fiera Klimahouse 2019 di Bolzano!

Guarda l’album fotografico

Ci rivediamo alla prossima edizione;)

5 buone ragioni per venirci a trovare: (scarica la presentazione)

1. Vieni al nostro stand per scoprire il nuovo software ICARO per il calcolo dinamico

2. Rinnova l’associazione o diventa Socio ANIT

3. Ritira la copia della miniGuida 2019 e acquista uno dei nostri nuovi libri

4. Visita l’area ANIT con la mostra tecnologica e il nostro staff tecnico a disposizione

5. Partecipa a un corso o convegno ANIT in fiera

Klimahouse2019_ANIT
L’area ANIT e le mostra tecnologica:

882 i mq di area curata da ANIT e dedicata alle eccellenze della tecnologia per l’isolamento termico e acustico degli edifici. Espongono quest’anno nell’Area ANIT: Bampi, Climacell, Ecosism, Ediltec, Elle Esse, Finstral, Fischer, Fortland-Dibi, Isolgomma, Isosystem, Isotex, Mapei, Over All, Politop, Soprema, Tecno Sugheri, Testo e Ytong.

Allo stand dell’Associazione (stand B06/08) inoltre sarà presente una mostra tecnologica.

Eventi in fiera

Durante i giorni della fiera organizziamo 3 corsi di aggiornamento e 2 convegni.

Ricordiamo che a chi partecipa a uno di questi eventi è offerto un biglietto omaggio per entrare in Fiera.

– VERSO IL REGIME DINAMICO, il punto della situazione per l’analisi energetica e igrotermica
Convegno gratuito, giovedì 24 gennaio 2019, ore 14.00 – 17.00

– ISOLARE FUNZIONA, strategie per ottimizzare il sistema edificio-impianto e il comfort acustico
Convegno gratuito,venerdì 25 gennaio 2019, ore 14.00 – 17.00

– La misura dell’umidità nei materiali. Approfondimenti per la diagnosi igrotermica
Corso a pagamento, giovedì 24 gennaio 2019, ore 10.00 – 13.00

– Controllo dei ponti termici: analisi energetica e rischio muffa
Corso a pagamento, venerdì 25 gennaio 2019, ore 10.00 – 13.00

– Regole per l’acustica edilizia nella riqualificazione. Progetto, controlli e ruolo del tecnico competente
Corso a pagamento, sabato 26 gennaio 2019, ore 10.00 – 13.00

Il Dlgs 42-2017 prevede l’obbligo di aggiornamento professionale per i Tecnici Competenti in Acustica (TCA).

Gli iscritti nell’elenco nazionale devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

Il Ministero dell’Ambiente ha però indicato, in una Linea Guida inviata alle Regioni, che l’obbligo di aggiornamento decorre per ciascun iscritto dalla data di pubblicazione nell’elenco nazionale.

Ad oggi l’elenco nazionale non è stato ancora ufficialmente istituito. Pertanto non sembra essere ancora “iniziato” il periodo di 5 anni.

Anche se alcune Regioni hanno già definito una propria procedura per qualificare i corsi di aggiornamento, si raccomanda di verificare questo aspetto prima di iscriversi a un corso.

PER APPROFONDIRE:

Scarica l’approfondimento ANIT: TCA – FACCIAMO CHIAREZZA

Consulta il: Dlgs 42/2017

Di seguito una selezione dei corsi di formazione ANIT delle prossime settimane.

EFFICIENZA ENERGETICA
La conformità dell’APE e il sistema dei controlli  (6 ore)
Como, 5 Giugno
Varese, 7 Giugno
Milano, 14 Giugno
Iscriviti

Il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici (4 ore)
Pavia, 18 Maggio
Firenze, 5 Giugno
Reggio Emilia, 5 Giugno
Iscriviti

ACUSTICA
Progettazione acustica (4 ore)
Bologna, 24 Maggio
Genova, 25 Maggio
Firenze, 14 Giugno
Iscriviti

Tecnico competente in acustica TCA (180 ore)
Milano, 12 Giugno
Iscriviti

IMPIANTI E GESTIONE DELL’ENERGIA
Capire l’analisi impiantistica (8 ore)
Firenze, 25 Maggio
Rimini, 5 Giugno
Iscriviti

Preparazione all’esame per EGE (32 ore)
Monza,  19 giugno
Iscriviti

Vai al calendario completo di tutti i corsi ANIT 2018

E’ prevista a giugno 2018, a Milano, la seconda edizione del corso ANIT abilitante per Tecnici Competenti in Acustica (TCA) da 180 ore. Il corso è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto del 19/03/2018, n. 3791 e prevede il riconoscimento di 20 CFP per gli Architetti, 83 CFP per i Periti Industriali e 136 CFP per gli Ingegneri (in fase di accreditamento). E’ in corso la richiesta per i Geometri.
Il percorso didattico si sviluppa attraverso i moduli formativi previsti dalla legge e si conclude con un esame riconosciuto a livello nazionale. Coloro che supereranno con esito positivo l’esame finale, potranno presentare domanda per essere inseriti nell’elenco nazionale dei TCA.

Vai al Programma

Il primo corso ANIT (da 180 ore) per Tecnici Competenti in Acustica (TCA) – secondo il DLgs 42/2017 – è in partenza il prossimo 6 aprile 2018 a Milano (posti esauriti).
Il corso è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto del 19/03/2018, n. 3791.
Iscriviti alla prossima edizione di giugno 2018

A seguito della pubblicazione del Dlgs 42/2017 la Regione Lombardia, nel B.U.R.L. Serie Ordinaria n° 17 del 27 aprile, individua le regole per la presentazione, da parte dei tecnici competenti in acustica già riconosciuti dalla Regione, delle istanze per l’inserimento nell’elenco nazionale.
Inoltre istituisce l’elenco dei membri di indicazione regionale per le commissioni d’esame dei corsi in acustica e definisce le modalità per essere inseriti in tale elenco.
Scarica un estratto del BURL
Consulta l’intero BURL
Scarica l’approfondimento ANIT sui TCA

Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici

  1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.
  2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
  3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.

Nota ANIT: La regione Puglia specifica che non è necessario essere tecnici competenti in acustica ambientale per redigere le relazioni di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi. (cfr. documento in download che segue)

Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti e infrastrutture

1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 447/ 1995.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati da certificato acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 447/1995.
3. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
4. Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove è ubicato l’edificio la certificazione acustica dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un tecnico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 447/1995. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
5. L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.
6. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro sei mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

Commenti e chiarimenti:

DGR n° 896 del 24-06-2003
La deliberazione, nel paragrafo relativo all’isolamento acustico degli edifici, richiede espressamente la realizzazione di calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi e, per determinati edifici, impone il relativo collaudo in opera

Deliberazione n° 809 del 10-07-2006
La Delibera modifica le indicazioni in merito alla determinazione dei requisiti acustici passivi riportate nella DGR 896 del 2003.

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