Scadenze del Superbonus 110%
Aggiornate le scadenze del Superbonus 110%.
Le mini-proroghe del Superbonus 110% previste nel Decreto legge 59/2021 sono ufficiali con la LEGGE 1 luglio 2021, n. 101 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti – uscita nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021.
Quali sono le scadenze del Superbonus 110%:
Quali sono quindi le scadenze del Superbonus 110% (art. 119 del DL 34/2020 e Legge 77/2020) :
La detrazione si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al:
Soggetti beneficiari | Termine per il 60% dei lavori | Scadenza finale |
Persone fisiche (edifici unifamiliari) | 30/06/2022 (*) | |
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
Condomini | 31/12/2022 | |
IACP | 30/06/2023 | 31/12/2023 |
Altri beneficiari (**) | 30/06/2022 (*) |
(*) Così come previsto al comma 74, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, dovrebbe avere ancora l’approvazione del Consiglio dell’Unione europea. Diverso sono invece le proroghe indicate dal DL59 convertito in Legge con la Legge 101/2021.
(**) Tutti gli altri soggetti beneficiari previsti nel DL 34/2020 art. 119 comma 9 sono indicati di seguito:
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
d -bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Resta ferma la volontà di ANIT e tante altre associazioni del settore delle costruzioni di chiedere la proroga almeno al 31 dicembre 2023 da riportare nella Legge di conversione del DL 77/2021 attesa entro il 31 luglio 2021.
Per essere sempre informato sulle novità iscriviti alla nostra Newsletter.