Pubblicata la Legge 38 di conversione del DL 11
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 Aprile 2023, n. 85, la Legge 38 – L. 11/04/2023, n. 38 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Legge 38: le novità
La pubblicazione della legge 38 introduce alcune novità tra cui:
- la proroga al 30/09/2023 (rispetto al precedente termine del 31/03/2023) del termine per avvalersi del Superbonus 110% per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari e sulle unità unifamiliari funzionalmente indipendenti e autonome a condizione di aver realizzato almeno il 30% dei lavori alla data del 30/09/2022;
- le varianti in corso d’opera sono irrilevanti nei casi in cui il possesso dei requisiti ai fini dei bonus fiscali edilizi sia collegato alla data di avvio del procedimento edilizio;
- in caso di interventi di edilizia libera, per i quali, quindi, non vi è un titolo abilitativo edilizio, occorre che i lavori siano già iniziati. Oppure, se i lavori non sono ancora iniziati alla data del 16/02/2023, occorre che sia già stato stipulato un contratto “vincolante” tra le parti per la fornitura di beni e/o la prestazione dei servizi relativi ai lavori. Per contratto “vincolante” si intende un acconto versato prima del 16/02 e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta l’accordo tra le parti:
- la possibilità di compensazione con debiti previdenziali;
- per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/03/2023 (precedentemente stabilito al 31/10/2022), il cessionario può compensare le quote in dieci anni invece che in quattro o cinque.
- per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022, relative agli interventi legati al Superbonus, c’è la possibilità di optare per il riparto della detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo invece che quattro.