Novità per il superbonus 110%
La Legge 126/2020 di conversione del DL 104/2020 di agosto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020 ha introdotto importanti novità con riferimento all’applicazione del provvedimento del superbonus 110%.
Una novità molto importante riguarda la definizione di “unità funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi”, per cui è stato indicato che l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino possa essere anche di proprietà NON esclusiva.
Altro comma riportato sempre all’art. 51 riguarda le verifiche di conformità urbanistica che, nel caso di intervento sui condomini, potranno riguardare solo le parti comuni. Ci sono poi altre indicazioni sulle delibere assembleari (art. 63 ) e per interventi di messa in sicurezza sismica ( art. 57 bis)
Riportiamo di seguito tutti gli articoli sopra citati:
Articolo 51
(Piccole opere e interventi contro l’inquinamento)
NUOVO 3-quater.
All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 -bis . Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta ’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
NUOVO 3 -quinquies .
All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13 -bis è inserito il seguente:
“13 -ter . Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
NUOVO Articolo 57-bis.
(Modifiche all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1–bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione »;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
« 4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi
di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive »
NUOVO Articolo 63.
(Semplificazione procedimenti assemblee condominiali)
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
« 9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. ».
1-bis. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: « e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione » sono inserite le seguenti: « o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa »;
b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
« Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime
formalità previste per la convocazione ».