Umbria – L.R. n° 1/2015 e Regolamento n° 2/2015
Legge Regionale n° 1/2015 – Art. 196 – Requisiti acustici passivi degli edifici
1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f) devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati all’articolo 128 delle norme regolamentari, Titolo III . Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell’intervento.
2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini dell’agibilità. Il comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.
(*) Nota: L’art. 7, comma 1, lettera f) riporta la seguente definizione: “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati edilizi e della rete stradale;
Regolamento regionale n°2/2015 – Art. 128 – Progetto acustico
1. I progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 196 del TU devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e dai regolamenti comunali.
2. Il progetto acustico di cui al comma 1 , sottoscritto da tecnici competenti in acustica ambientale, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il titolo abilitativo. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
3. All’ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini dell’agibilità dell’edificio. Il comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.