Trento – D.P.G.P. n. 43-115/Leg-1998 – Art. 13
Progettazione degli edifici
1. Ai fini della prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici restano applicabili le norme tecniche stabilite dall’articolo 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, nonché dagli articoli 14, 15 e 21, comma 2, del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. Fermo restando il carattere orientativo dei contenuti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg., la relazione acustica prevista dalle citate norme deve attestare l’avvenuta verifica del potere fonoisolante degli elementi costruttivi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.G.P. 4 agosto 1992,
n. 12-65/Leg..
2. Le disposizioni citate al comma 1 si applicano esclusivamente agli edifici di nuova realizzazione, alle ristrutturazioni e agli ampliamenti significativi, limitatamente alle parti nuove.
3. La realizzazione degli interventi soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, in assenza della relazione acustica o in difformità a quanto in essa contenuto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.