Legge n° 106/2011 – Relazione acustica
La LEGGE n° 106 del 2011 all’Art.5 in estrema sintesi riporta che, in alcuni casi, non è più necessario presentare in Comune la “relazione acustica” e che l’attestazione del rispetto dei limiti di legge può essere sostituita da una autocertificazione redatta da chi attiva la pratica.
Occorre specificare che:
- per “relazione acustica” si intendono le “valutazioni di clima acustico”, aventi lo scopo di verificare il livello di rumorosità di un’area.
- le relazioni di clima acustico devono comunque essere realizzate, proprio per valutare se i limiti di legge sono rispettati o meno. Le relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da tecnici competenti in acustica ambientale.
Di seguito è possibile scaricare alcuni documenti di chiarimento e il testo della legge.