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Aggiornamenti legislativi
Enea : nuova FAQ di chiarimento sugli ampliamenti volumetrici
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Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n°39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
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Con riferimento all’attuazione della Direttiva sull’efficienza energetica, è stata approvata dal Parlamento Europeo la risoluzione del 23 giugno 2016.
Entrata in vigore nuove norme
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Ricordiamo che lo scorso 29 giugno 2016 sono entrate in vigore la nuova UNI 10349, la nuova UNI/TS 11300-5:2016 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili” e la nuova UNI/TS 11300-6:2016 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Diventano sistematici i controlli di conformità degli APE, realizzati dall'Organismo Regionale di Accreditamento. E' prevista l'irrogazione delle sanzioni in caso di APE redatti in violazione della normativa vigente. Le verifiche possono essere effettuate sia su APE già emessi, sia su APE ancora in bozza. In coincidenza con l'avvio della procedura di registrazione definitiva (firma digitale), non è possibile eludere o rifiutare il controllo.