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Legge di Bilancio 2023 e Superbonus

legge di bilancio 2023

La Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022 introduce delle novità con riferimento alle scadenze del provvedimento del superbonus. Al comma 894 sono infatti riportate delle indicazioni che modificano parte di quanto già previsto dal DL 176/2022.

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Scadenze Superbonus

In base alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023, le nuove indicazioni su scadenze e percentuali per il provvedimento del superbonus sono in sintesi:

Agli interventi effettuati:

-dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari.
La detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023:

  • per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;
  • per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA;

La detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2023 nei casi non previsti sopra.

La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.

-dalle persone fisiche, su unità immobiliari;

  • Lavori iniziati prima del 30 giugno 2022 e che al 30 settembre 2022 superano il 30%: è possibile detrarre al 110% anche le spese sostenute fino al 31 marzo 2023.
  • Lavori iniziati prima del 30 giugno 2022 ma che al 30 settembre non superano il 30%: è possibile detrarre al 110% solo le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
  • Lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022 e che al 30 settembre 2022 superano il 30%: è possibile detrarre al 110% anche le spese sostenute fino al 31 marzo 2023.
  • Lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022 ma che al 30 settembre 2022 non superano il 30%: non è possibile detrarre nulla al 110%.
  • Lavori a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

-dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Per gli interventi effettuati per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

-dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale e negli interventi di demolizione e ricostruzione previsti al comma 3 dell’art. 119, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risultano presentate la cilas e la delibera assembleare o l’istanza perl’acquisizione del titolo abilitativo la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

La detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2023 nei casi non previsti sopra.
La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.

Di seguito è possibile scaricare un documento che analizza le regole del DL 176/2022 come modificate dalla legge 197.

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