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DPCM 17 settembre 2024: ulteriori adempimenti per il Superbonus

DPCM 17 settembre 2024

È stato pubblicato sul sito del Governo, il DPCM del 17 settembre 2024. Il decreto definisce l’obbligo, le modalità e i termini di invio della comunicazione dei dati relativi alle spese 2024 e 2025 sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico da inviare, rispettivamente, all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS). Tale provvedimento dà così attuazione alle indicazioni stabilite dal decreto Agevolazioni (articolo 3, comma 4 del DL n. 39/2024) per accedere al Superbonus.

Termini di trasmissione della comunicazione

I termini di trasmissione della comunicazione vanno distinti tra Superbonus per interventi di riqualificazione sismica e quello per interventi di sola riqualificazione energetica.

Per gli interventi Super-Sismabonus la comunicazione deve essere effettuata per gli interventi in corso al 31 dicembre 2023, oppure avviati nel 2024, perentoriamente entro i seguenti termini:

  • 31 ottobre 2024 per i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
  • entro 30 giorni dalla fine di ogni SAL a partire dal giorno successivo a quello della relativa approvazione, in tutti gli altri casi.

In questi casi, la comunicazione, parte integrante dell’asseverazione di rischio sismico, dovrà essere inviata al Portale delle Classificazioni sismiche (PNCS) da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.

Per gli interventi Super-Ecobonus, le informazioni riguardanti gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020 devono essere trasmesse all’ENEA secondo i termini ordinari compilando una sezione aggiuntiva alla documentazione già prevista.
La sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni per SAL e fine lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del decreto (26 settembre 2024).

In questi casi, la comunicazione dovrà essere trasmessa dai tecnici abilitati all’invio dell’asseverazione all’ENEA: a partire dalla pubblicazione del DPCM, a integrazione degli ordinari dati da trasmettere entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, nella comunicazione sarà inserita una sezione aggiuntiva da compilarsi obbligatoriamente.

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