DL Rilancio in Gazzetta: Superbonus al 110%
Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 34: “Decreto rilancio”, che introduce un incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici.
Il Decreto Legge è entrato in vigore alla data di pubblicazione, tuttavia dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, cosa che potrà comportare modifiche e integrazioni.
Proponiamo qualche prima considerazione su alcuni aspetti del testo attuale.
Agli art. 119 e 121 viene introdotto l’incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici.
- L’incentivo riguarda le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021
- Sarà ripartito in 5 quote annuali e sarà possibile usufruire della cessione del credito
- Potranno accedervi solo alcune categorie di soggetti, tra le quali i condomini
- Gli interventi realizzati dovranno determinare un salto di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta
Tra gli interventi incentivabili è compreso l’isolamento termico delle strutture opache verticali e orizzontali. L’intervento deve avere con un’incidenza superiore al 25 % della superficie totale disperdente lorda e deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettino i Criteri Ambientali Minimi (DM 11/10/2017). Per questo incentivo è previsto un massimo complessivo di spesa di € 60.000 per ogni unità immobiliare.
Attualmente l’applicabilità del decreto comporta però vari dubbi interpretativi. Tra i tanti, come valutare correttamente il salto di due classi energetiche per i condomini. Aspetto particolarmente critico se si considera che per i professionisti che rilasciano “asseverazioni infedeli” sono previste sanzioni da € 2.000 a € 15.000.
Il provvedimento del Super ecobonus prevede l’accesso al 110% anche ad altri interventi purché combinati con quelli riportati nell’art. 119 comma 1 e 4
Infine l’art. 121 per le spese 2020 e 2021 allarga gli ambiti di applicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura e inserisce, sempre come soggetti concessionari del credito, anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
L’applicazione di questi articoli del Decreto Legge è subordinata all’uscita di alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico.
Nei prossimi giorni approfondiremo le opportunità e criticità tecniche del “Bonus 110%” con documenti ad hoc, eventi online e, in futuro, eventi dal vivo.
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