DL 212 in Gazzetta Ufficiale: novità per il Superbonus
Il DL 212 del 29 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302.
Questo decreto, modifica la regolazione di Superbonus, Bonus barriere architettoniche, sconto in fattura e cessione del credito.
DL 212: le novità per il Superbonus
L’art.1 al comma 1, affronta la criticità derivante dal passaggio, a partire dal 01 gennaio 2024, dall’aliquota del 110% a quella del 70%, in relazione agli interventi ancora in corso. In particolare, le agevolazioni per gli interventi Superbonus per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sulla base di SAL effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023, anche se a causa della mancata ultimazione non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche.
Resta fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto all’agevolazione, in mancanza dei quali l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, commi da 4 a 6.
Sempre all’art.1, il decreto prevede l’erogazione di un contributo per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 ottobre 2024 a favore dei soggetti che – entro la data del 31/12/2023 – abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori di almeno il 60%, e che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. L’Agenzia dell’Entrate eroga tale contributo sulla base dei criteri e delle modalità determinate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Le novità per il Bonus barriere architettoniche
All’art.3 il Bonus barriere architettoniche viene limitato agli interventi aventi in oggetto scale, rampe, e installazione di ascensori, servoscala, e piattaforme elevatrici. Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2024, non sarà più ammesso esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per il bonus barriere architettoniche, salvo che:
- per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, con anche esempi pratici di determinazione del reddito). Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992.