Bonus abbattimento barriere architettoniche: finestre e porte ammesse alla cessione del credito
IL DL 11/2023 convertito in legge con la legge 38/2023 ha bloccato per quasi tutti i bonus la possibilità di accedere alla cessione del credito e sconto in fattura, l’opportunità è rimasta valida solo per il provvedimento legato all’art. 119-ter della legge 77/2020 sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si segnala che con la risposta all’interpello n. 461/2022 l’agenzia delle entrate ha ammesso alla detrazione prevista per l’art.119-ter anche la sostituzione di finestre e porte purchè rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto n. 236/1989 e il contratto di appalto deve fare riferimento espressamente a queste norme. Per gli infissi il D.M. stabilisce in generale che le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
Per quel che riguarda le porte, in dettaglio il punto 8.1.1 del D.M. stabilisce che la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75cm. L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
Per le finestre invece il punto 8.1.3 stabilisce che l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130: consigliata 115 cm. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.
Quindi , purchè siano rispettati i requisiti tecnici, porte e finestre hanno ancora la possibilità di accesso alla cessione del credito e sconto in fattura come previsto all’art. 121 della legge 77/2020.