Assenza di condensazione: nuovo approfondimento
Il DM 26/6/15 (pubblicato sulla G.U. 15 luglio 2015), che definisce i requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici in vigore dal 1 ottobre 2015, riporta all’allegato 1 art. 2.3 comma 2:
“Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
– di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
– di condensazioni interstiziali.”
Queste prescrizioni appaiono più restrittive rispetto a quelle precedentemente previste dal DPR 59/09, che prevedeva la verifica del rischio di condensazioni superficiali (in luogo del rischio di muffa) e prevedeva la possibilità di presenza di condensazione interstiziale purché in quantità limitata e completamente rievaporabile nell’arco di un anno.
Per la valutazione della condensazione interstiziale, è possibile usare il metodo di calcolo di migrazione del vapore in regime variabile descritto dalla norma UNI EN 15026?
ANIT fa chiarezza con un nuovo documento di approfondimento.
“Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
– di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
– di condensazioni interstiziali.”
Queste prescrizioni appaiono più restrittive rispetto a quelle precedentemente previste dal DPR 59/09, che prevedeva la verifica del rischio di condensazioni superficiali (in luogo del rischio di muffa) e prevedeva la possibilità di presenza di condensazione interstiziale purché in quantità limitata e completamente rievaporabile nell’arco di un anno.
Per la valutazione della condensazione interstiziale, è possibile usare il metodo di calcolo di migrazione del vapore in regime variabile descritto dalla norma UNI EN 15026?
ANIT fa chiarezza con un nuovo documento di approfondimento.