Marche – L.R. n° 28/2001 – Art. 20
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti e infrastrutture
1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 447/ 1995.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati da certificato acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 447/1995.
3. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
4. Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove è ubicato l’edificio la certificazione acustica dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un tecnico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 447/1995. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
5. L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.
6. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro sei mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Commenti e chiarimenti:
DGR n° 896 del 24-06-2003
La deliberazione, nel paragrafo relativo all’isolamento acustico degli edifici, richiede espressamente la realizzazione di calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi e, per determinati edifici, impone il relativo collaudo in opera
Deliberazione n° 809 del 10-07-2006
La Delibera modifica le indicazioni in merito alla determinazione dei requisiti acustici passivi riportate nella DGR 896 del 2003.