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ASSENZA DI CONDENSAZIONE? NUOVO CHIARIMENTO DA ANIT

Da sempre puntale nel fornire ai professionisti del settore efficaci strumenti per la professione, ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico – propone un nuovo chiarimento riguardante il tema dell’assenza di condensazione.
L’esigenza nasce dalla volontà di fare chiarezza e rispondere ai numerosi dubbi degli operatori nell’interpretare il recente DM 26/6/15 (pubblicato in G.U. lo scorso 15 luglio 2015, sui requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici in vigore dal 1 ottobre 2015), che riporta all’allegato 1 art. 2.3, comma 2, le seguenti prescrizioni:
“Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
– di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
– di condensazioni interstiziali.”
Queste prescrizioni appaiono infatti più restrittive rispetto a quelle precedentemente previste dal DPR 59/09, che prevedeva la verifica del rischio di condensazioni superficiali (in luogo del rischio di muffa) e la possibilità di presenza di condensazione interstiziale purché in quantità limitata e completamente rievaporabile nell’arco di un anno.
E’ quindi lecito e possibile, per la valutazione della condensazione interstiziale, usare il metodo di calcolo di migrazione del vapore in regime variabile descritto dalla norma UNI EN 15026?
ANIT risponde con un breve, ma efficace chiarimento scaricabile gratuitamente dal proprio sito e a disposizione per la pubblicazione al seguente LINK: http://www.anit.it/wp-content/uploads/2016/02/2016-02-24-ANIT-Verifiche-igrotermiche.pdf

Ulteriore materiale su richiesta all’indirizzo: press @ anit.it.
Milano, 26.02.2016