Blocco alla cessione del credito con il DL 16 febbraio 2023 n.11
La cessione del credito per le detrazioni fiscali è stata di nuovo modificata con la pubblicazione del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n.11, “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Cessione del credito bloccata
Questa volta però la decisione è stata di bloccare la cessione del credito per gli interventi non ancora avviati al 17 febbraio 2023.
Infatti, all’articolo 2 del decreto, si legge che per gli interventi che accedono al Superbonus la cessione del credito è ammessa solo se, al 17 febbraio 2023:
- sui condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la relativa CILA (art.2 comma 2b);
- nel caso di demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (art.2 comma 2c);
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la CILA (art.2 comma 2a).
Per le detrazioni diverse dal Superbonus – come Ecobonus, Bonus casa, ecc. – la cessione del credito è ammessa se al 17 febbraio 2023:
- risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario, o, nei casi in cui non serva il titolo abilitativo, siano iniziati i lavori (art.2 commi 3a e 3b);
- nel caso di acquisto di unità immobiliari, risulta regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile (art.2 commi 3c).
In tutti gli altri casi, la cessione del credito è annullata a partire dal 17 febbraio 2023 (art. 2 comma 1)
Scarica il testo integrale del DL 16 febbraio 2023 n.11
Scarica l’ultima versione della Guida ANIT “Superbonus” aggiornata al 17 febbraio 2023