È possibile scaricare gratuitamente materiale sulla misura della trasmittanza in opera dal sito Anit nella sezione della rivista neo Eubios; i numeri della rivista sono il 19 e il 27. La norma di riferimento ISO 9869 è acquistabile dal sito dell’UNI.

No. La norma descrive la misure per i componenti opachi. Ad oggi esistono strumenti di misura per la parte vetrata in grado di indicare spessori di lastre e intercapedini e presenza di rivestimenti basso emissivi e di PVB; dalla misura al calcolo della trasmittanza in accordo con la UNI EN 10077-1.

Il volume IV della collana Anit intitolato “Igrotermia e ponti termici” ha tra i vari argomenti un esempio di relazione tecnica con l’impiego di termoigrometri registratori.

Le immagini di un’indagine termografica evidenziano anomalie nel comportamento superficiale di una struttura, ma non definiscono quantitativamente il grado di isolamento di una struttura (valore di trasmittanza termica U [W/m²K].

No, ad ANIT sono associate alcune aziende produttrici e/o rivenditrici di strumentazione di misura in opera. ANIT non partecipa in alcun modo nei rapporti commerciali tra professionisti e aziende associate.

I valori generici di λ contenuti nella norma UNI 10351 possono essere utilizzati in due casi:

– Fasi di progetto preliminare o di calcolo di massima

– Materiali già in opera di cui non si conoscono le caratteristiche

 

No. I valori di maggiorazione m possono essere applicati solo ai valori di λ contenuti nella UNI 10351. Per correggere per condizioni d’opera particolari per temperatura e umidità i valori di λ dichiarato si utilizza la norma UNI EN ISO 10456.

Per  i materiali in regime di marcatura CE il valore di λ da utilizzare è quello dichiarato, eventualmente corretto per particolari  condizioni d’opera  (temperatura  e umidità) con il metodo prescritto nella norma UNI EN ISO 10456. Il software Pan 5.0.1 consente di calcolare il lambda di progetto in funzione della temperatura di progetto del materiale che può essere maggiore o minore del valore di test pari a 10°C.

Il  λ è la conducibilità termica di un materiale. Si misura in W/mK. Esprime l’attitudine  di un materiale omogeneo a trasmettere il calore.

Sì. Il DPCM 31-03-1998 riporta che “la domanda deve essere presentata all’assessorato preposto all’ambiente della regione di residenza” e che “la regione equipara il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l’esercizio dell’attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati”.

È necessario presentare una apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Le singole Regioni hanno legiferato in maniera differente in merito alle modalità di presentazione delle domande ed alle valutazioni delle stesse. Tutte le informazioni in merito possono essere reperite consultando i siti internet delle Regioni.
Nella maggioranza dei casi si tratta di presentare all’ufficio predisposto un elenco dei lavori svolti, negli anni precedenti, in affiancamento a un tecnico competente. Ad ogni tipologia di lavoro è associato un punteggio e la somma dei punti deve superare, per ogni anno, un certo valore minimo. In alcune Regioni l’aver partecipato a determinate tipologie di corsi di formazione in acustica contribuisce al raggiungimento del punteggio minimo.

Il tecnico competente in acustica ambientale, secondo la Legge 447 del 1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico (art. 2, comma 6), è “la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo”.

Le relazioni di impatto acustico devono essere redatte da tecnici competenti in acustica ambientale.

Le relazioni di impatto acustico devono essere redatte seguendo le indicazioni riportate nelle Leggi e Delibere regionali (ad es. per la Lombardia D.G.R. 8313 del 2002).

Secondo la Legge quadro 447 del 1995 devono essere sottoposte a valutazione di impatto acustico (art. 8):

·       aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

·       strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali)

·       discoteche;

·       circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

·       impianti sportivi e ricreativi;

·       ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Le opere devono essere sottoposte a valutazione sia che vengano realizzate ex-novo, sia che vengano modificate o potenziate.

Inoltre devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico:

·       le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture

·       le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive

Le valutazioni di impatto acustico consistono in sostanza nel prevedere quanto rumore potrà generare una nuova opera e se tale rumore potrà disturbare eventuali recettori sensibili, superando specifici limiti di legge. I limiti di rumore da rispettare sono definiti nei decreti attuativi della L. 447 del 1995.

Le relazioni di clima acustico devono essere redatte da tecnici competenti in acustica ambientale.

Le relazioni di clima acustico devono essere redatte seguendo le indicazioni riportate nelle Leggi e Delibere regionali (ad es. per la Lombardia D.G.R. 8313 del 2002).

Secondo l’art. 8 comma 3 della L. 447 del 1995, bisogna redigere una valutazione previsionale di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di:

·       scuole e asili nido;

·       ospedali;

·       case di cura e di riposo;

·       parchi pubblici urbani ed extraurbani;

·      nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere che richiedono valutazione di impatto acustico.

Le verifiche di clima acustico hanno lo scopo di valutare quanto è la rumorosità presente in un’area prima di realizzare una nuova opera. Servono quindi per valutare se l’area è compatibile con la nuova costruzione e prevedere eventuali opere di mitigazione dei rumori.

Secondo quanto indicato in un documento emanato  dal Ministero dell’Ambiente il 28 maggio 1998 (cfr. sezione Leggi del sito ANIT) qualsiasi “progettista edile” può redigere le relazioni di calcolo  previsionale dei requisiti acustici passivi. Si raccomanda però di verificare eventuali indicazioni riportate in Leggi Regionali o Regolamenti Edilizi comunali (ad esempio nelle Marche la DGR 809 del 2006 indica che i progetti devono essere redatti da tecnici competenti in acustica ambientale).

Le misure in opera devono invece essere eseguite da un tecnici competenti in acustica ambientale.

Categorie di edifici Parametri [dB]
R’w D2m,nT,w L’nw LASmax LAeq
Ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 55 45 58 35 25
Residenze, alberghi, pensioni o attività assimilabili 50 40 63 35 35
Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 50 48 58 35 25
Uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali o assimilabili 50 42 55 35 35

Non vi sono prescrizioni legislative nazionali inerenti cosa debba essere riportato in una relazione di calcolo previsionale di requisiti acustici passivi. Come indicazioni di carattere generale ANIT propone di inserire sempre nella relazione:

·       una accurata descrizione dell’edificio e dei sistemi costruttivi adottati

·       i modelli di calcolo previsionale utilizzati e i risultati dei calcoli

·       tutte le indicazioni di corretta posa in opera di materiali e sistemi costruttivi

·       indicazioni inerenti quali fasi del processo edilizio dovranno essere verificate in cantiere.

I requisiti acustici passivi possono essere calcolati analiticamente e/o misurati in opera. Si evidenzia però che i limiti indicati nel DPCM sono riferiti alle strutture in opera e all’edificio ultimato. Pertanto la sola relazione di calcolo previsionale non può di fatto garantire il rispetto dei limiti definiti dal Decreto.

Una verifica dei requisiti acustici passivi consiste nel determinare se un edificio di nuova costruzione rispetta specifici valori limite di isolamento dai rumori. In particolare attualmente in Italia sono in vigore i limiti definiti nel DPCM 5-12-1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Il Decreto definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

·       Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari

·       Isolamento dai rumori esterni

·       Isolamento dai rumori di calpestio

·       Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo

·       Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento discontinuo.

I Comuni possono richiedere ai professionisti e alle imprese di costruzione 3 differenti tipi di relazioni sul tema dell’acustica. Valutazioni di impatto acustico, valutazioni di clima acustico, valutazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici. Ogni relazione ha un significato ben preciso, spiegato nelle FAQ seguenti.

No. Attualmente (Dicembre 2011) la norma tecnica UNI 11367 non è richiamata in alcun documento legislativo. Pertanto l’applicazione delle classi acustiche è volontaria. Il rispetto di una specifica classe acustica diventa obbligatorio per chi realizza l’immobile solo se riportato all’interno del contratto tra privati.

A luglio 2010 è stata emanata la norma tecnica UNI 11367.

Questo documento definisce una procedura per classificare acusticamente le unità immobiliari sulla base di misure fonometriche eseguite a fine lavori. ù

Ogni appartamento viene caratterizzato con 5 classi acustiche, una per ogni tipologia di rumore (rumori aerei, calpestio, isolamento di facciata, rumori da impianti a funzionamento continuo e discontinuo).

Dalle 5 classi è possibile ricavare un’unica classe acustica globale.

Per approfondire leggi la SINTESI ANIT

Le Leggi comunitarie 2008 (Legge 7 luglio 2009 n. 88) e 2009 (Legge 4 giugno 2010, n. 96) sono provvedimenti che hanno indicato la necessità di riscrivere l’attuale legislazione italiana inerente l’acustica per uniformarsi alle indicazioni della direttiva comunitaria 2002/49/CE.

La Legge Comunitaria 2009 specifica che, in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto sui requisiti acustici passivi, le indicazioni del DPCM 5-12-1997 non trovano applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato.

Sì. Il DPCM 5-12-1997, non è stato abrogato dalle leggi comunitarie e resta in vigore.

Le Leggi Comunitarie  indicano solo che il DPCM 5-12-1997 non trova applicazione nei rapporti tra privati. Niente viene specificato in merito ai rapporti tra costruttori e Pubblica Amministrazione. I Comuni quindi devono richiedere la certificazione del rispetto dei limiti di legge al titolare del permesso di costruire. Si evidenzia che se il Comune non farà tale richiesta, con molta probabilità gli acquirenti di immobili che riscontreranno difformità nell’isolamento dai rumori nei propri appartamenti cercheranno di rivalersi sull’ente pubblico.

Si suggerisce particolare cautela ai “tecnici abilitati” che dovranno asseverare i lavori a regola d’arte. Si sconsiglia una asseverazione priva di misure fonometriche.

No, i crediti formativi non sono rilasciati da ANIT ma dagli enti preposti alla formazione permanente (ovvero dal Consiglio Nazionale dei Geometri di dei Periti Industriali).

Per i Geometri: gli interessati devono scaricare la locandina .pdf del corso ANIT e allegarla a una richiesta via mail da inviare prima dell’inizio del corso alla segreteria del proprio collegio. Il collegio a sua volta inoltra la richiesta di riconoscimento dei crediti al Consiglio Nazionale dei Geometri.

Per i Periti Industriali: i corsi ANIT hanno già ricevuto da parte del Consiglio Nazionale dei Periti una valutazione positiva per l’attribuzione dei crediti. Gli interessati devono inviare la richiesta di riconoscimento dei crediti prima dell’inizio del corso unitamente alla locandina del programma alla segreteria del proprio collegio.

Per i certificatori SACERT: alla fine del corso gli interessati devono caricare sul sito SACERT la locandina del corso e la copia dell’attestato di partecipazione rilasciata da ANIT.

Il corso non abilita all’iscrizione negli elenchi dei Tecnici competenti in acustica ambientale. Però la partecipazione può essere valutata come integrativa ai fini del raggiungimento dei crediti minimi necessari per presentare la domanda alla regione di appartenenza. L’attribuzione dei crediti ai partecipanti è definita autonomamente da ogni regione.

Se ti associ:

  • entri a far parte di una grande comunità che annovera tra i suoi associati professionisti, produttori, ambientalisti e studiosi del settore dell’isolamento termico e acustico.
  • ti assicuri un aggiornamento tecnico continuo e tempestivo sulla normativa in vigore e quella in corso di modifica.
  • sostieni chi come te, dal 1984 si fa portavoce della cultura dell’isolamento termico e acustico in Italia.
  • ricevi ogni anno la rivista neo-Eubios, spedita gratuitamente ai soci ANIT;
  •  ricevi ogni anno gli strumenti tecnici implementati da ANIT, quali manuali tecnici e software di calcolo.
  • puoi diventare esperto di acustica, impianti, materiali isolanti, certificatore energetico partecipando ai corsi formativi organizzati da ANIT in tutta Italia.
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