Anit / Norme Acustica

Norme Acustica

Legge 23/02/2024 n. 18

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2024 modifica il DLgs 42/2017 ed estende da 5 a 8 anni il primo periodo entro il quale i TCA sono chiamati all’aggiornamento professionale.
La modifica è pubblicato in G.U. n. 49 del 27 febbraio 2024, con la Legge 23/02/2024 n. 18 di conversione del DL 30/12/2023, n. 215.

Riferimento legislativo:
DLgs 17 febbraio 2017 n. 42
DPCM 5-12-1997 – Requisiti acustici passivi degli edifici

Il D.P.C.M. 5-12-1997 è il documento di riferimento nella normativa italiana per l’acustica in edilizia.

Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

  • Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari
  • Isolamento dai rumori esterni
  • Isolamento dai rumori da calpestio
  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
  • Tempo di riverberazione (per aule e palestre delle scuole).

Le prestazioni devono risultare verificate in opera, ad edificio ultimato.


CIRCOLARI MINISTERIALI, COMMENTI E CHIARIMENTI


PER APPROFONDIRE

Toscana – Decreto 15328 del 24 ottobre 2017

Approvazione modulistica per l’attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Toscana – DGR 1018 del 25 settembre 2017

Approvazione linee guida per l’effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità.

Secondo aggiornamento dei CAM – Criteri Ambientali Minimi

Secondo aggiornamento dei CAM, criteri ambientali minimi. Il DM 11 ottobre 2017 aggiorna il DM 24 dicembre 2015 e il DM 11 gennaio 2017 dedicato ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.”

Il documento s’inserisce nel  Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP).

Riferimento legislativo:
DM 24 dicembre 2015, DM 11 gennaio 2017, CAM
DLgs 17 febbraio 2017 n. 42

Il DLgs 42:

  • Dispone modifiche ad alcuni articoli del DLgs 19-8-2005 n° 194, riguardante mappe acustiche, piani di azione e informazione al pubblico in merito al rumore ambientale
  • Istituisce una commissione per la tutela dall’inquinamento acustico presso il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  • Reca modifiche alla Legge Quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995)
  • Stabilisce nuovi criteri per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale
DLgs 17 febbraio 2017 n. 41

Il DLgs 41 reca modifiche ad alcuni articoli del DLgs 4-9-2002 n° 262 che disciplina i valori di emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all’aperto

L. 447/1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico

La Legge 447, legge quadro sull’inquinamento acustico, definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.

Non indica, in sostanza, limiti da rispettare ma definisce “chi deve fare cosa”.
Nella legge vengono analizzate tutte le tematiche riguardanti il rumore, i soggetti volti ad analizzarle e le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni.

L’art. 8 riporta l’obbligo di redigere valutazioni di impatto acustico e di clima acustico per determinate tipologie di opere.

Di seguito riportiamo il testo della Legge con le modifiche introdotte dal Dlgs 42/2017

Testo della normativa

DPCM 14/11/1997 – Valori limite delle sorgenti sonore

La norma disciplina i valori limite di emissione e di immissione ed i valori di attenzione e qualità, secondo una serie di tabelle che si rifanno alla classificazione acustica del territorio comunale.

In base a questi limiti vanno redatte le valutazioni di clima e di impatto acustico previste dalla Legge quadro 447/1995.

minileggi Testo della normativa

Per approfondimenti:

minilibro Manuale ANIT di acustica edilizia

Legge 221/2015 – Acustica bandi scuole

La Legge 28-12-2015 n. 221, (entrata in vigore il 2 febbraio 2016), introduce alcune novità sui temi dell’acustica. L’Art. 23 indica che nel Decreto Legislativo 3-4-2006 n° 152 deve essere inserito un nuovo articolo (Art. 206-sexies), che specifica che:

Le amministrazioni pubbliche […] prevedono, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 [Nota ANIT: Classificazione acustica] e dalla norma UNI 11532:2014 [Nota ANIT: Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati].

Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte […] con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo. 

Testo del decreto (Gazzetta Ufficiale)

Norme tecniche per la progettazione dei requisiti acustici passivi

UNI EN ISO 12354 (2017)
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti

  • Parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
  • Parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
  • Parte 3: Isolamento acustico dal rumore proveniente dall’esterno per via aerea
  • Parte 4: Trasmissione del rumore interno all’esterno

UNI EN 12354
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti

  • Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici (2009)
  • Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi (2006)

UNI 11175 (2021)
Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici

  • Parte 1: Metodo di calcolo semplificato basato su grandezze a numero unico
  • Parte 2: Dati di ingresso per il modello di calcolo

UNI 11532
Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinanti

  • Parte 1: Requisiti generali (2018)
  • Parte 2: Settore scolastico (2020)

Per approfondire

Norme tecniche per la classificazione acustica delle unità immobiliari

UNI 11367 – Classificazione acustica delle unità immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in opera

UNI 11444 – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Linee guida per la selezione delle unità immobiliari in edifici con caratteristiche non seriali

Per approfondire

Norme tecniche per la misura in opera dei requisiti acustici passivi

UNI EN ISO 16283-1:2018
Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 1: Isolamento acustico per via aerea

UNI EN ISO 16283-2:2020
Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 2: Isolamento dal rumore di calpestio

UNI EN ISO 16283-3:2016
Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 3: Isolamento acustico di facciata

UNI EN ISO 16032:2005
Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici – Metodo tecnico progettuale

UNI EN ISO 10052:2010
Misurazioni in opera dell isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti – Metodo di controllo

UNI 8199:2016
Collaudo acustico di impianti a servizio di unità immobiliari – Linee guida contrattuali e modalità di misurazione all’interno degli ambienti serviti

UNI EN ISO 3382
Misurazione dei parametri acustici degli ambienti (Tempo di riverberazione e altri parametri)

  • Parte 1: Sale da spettacolo
  • Parte 2: Tempo di riverberazione negli ambienti ordinari
  • Parte 3: Open space

IEC 60268-16:2020
Sound system equipment – Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index (Misura di STI: Speech Transmission Index – Indice di intelligibilità del parlato)

Per approfondire

Norme tecniche per la posa in opera di sistemi costruttivi

UNI 11296:2024 (Posa serramenti)
Acustica in edilizia – Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal rumore esterno

UNI 11516:2013 (Posa massetti galleggianti)
Indicazioni di posa in opera dei sistemi di pavimentazione galleggiante per l’isolamento acustico

Per approfondire

Tecnico competente in acustica in Puglia

Pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.27 del 20 febbraio 2015 della Regione Puglia il Regolamento regionale n.4 “Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014.
Il testo del regolamento contiene indicazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali attribuite allo specifico profilo professionale, definendo requisiti e modalità per presentare istanza di iscrizione nell’elenco di competenza provinciale.
Nel regolamento suddetto sono contestualmente indicati i criteri di svolgimento dei percorsi formativi e le modalità del procedimento istruttorio per il riconoscimento del profilo professionale e per la valutazione delle istanze a cura degli uffici provinciali competenti.

Scarica il documento

Legge Europea 2013 bis (Legge n°161/2014) – Art. 19

La Legge all’art. 19 (Delega al Governo in materia di inquinamento acustico) riporta che:

Il Governo è delegato ad adottare, entro  18  mesi (Nota ANIT: entro il 25 maggio 2016) […],  uno  o  più decreti legislativi  per  il  riordino  dei  provvedimenti  normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente  esterno  e  dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle  sorgenti  sonore fisse e mobili

Al comma 2 lettera g è indicato che un decreto legislativo dovrà riguardare la “semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici”

Nota ANIT: La Legge 221-2015 ha prorogato la scadenza da 18 a 24 mesi. La data è quindi spostata al 25 novembre 2016

minileggi Testo Art. 19

Calcolo degli indici di valutazione

UNI EN ISO 717 Acustica – Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio

  • Parte 1 – Isolamento di rumori aerei
  • Parte 2 – Isolamento di rumore di calpestio

Per approfondire

DPR n°227/2011 – Semplificazione relazioni impatto acustico

Il DPR 19-10-2011, n° 227 all’art. 4 indica che in alcuni casi e per certe attività non è necessario presentare in Comune le relazioni di impatto acustico previste dalla Legge quadro 447/1995.

Tali relazioni hanno lo scopo di verificare, in estrema sintesi, quanto una nuova opera/attività potrà disturbare i vicini “recettori sensibili”.

L’attestazione del rispetto dei limiti di legge può essere sostituita da una autocertificazione redatta da chi attiva la pratica.

Occorre però specificare però che le relazioni di impatto acustico devono comunque essere realizzate, proprio per valutare se i limiti di legge sono rispettati o meno. Le relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da tecnici competenti in acustica ambientale.

Di seguito è possibile scaricare il testo della legge.

Legge n° 106/2011 – Relazione acustica

La LEGGE n° 106 del 2011 all’Art.5 in estrema sintesi riporta che, in alcuni casi, non è più necessario presentare in Comune la “relazione acustica” e che l’attestazione del rispetto dei limiti di legge può essere sostituita da una autocertificazione redatta da chi attiva la pratica.

Occorre specificare che:

  • per “relazione acustica” si intendono le “valutazioni di clima acustico”, aventi lo scopo di verificare il livello di rumorosità di un’area.
  • le relazioni di clima acustico devono comunque essere realizzate, proprio per valutare se i limiti di legge sono rispettati o meno. Le relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da tecnici competenti in acustica ambientale.

Di seguito è possibile scaricare alcuni documenti di chiarimento e il testo della legge.

 

Leggi Comunitarie 2008 e 2009 (Legge n° 88/2009 e Legge n°96/2010)

La LEGGE 7/07/2009, n. 88 “Legge comunitaria 2008” all’art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) ha chiesto la riscrittura dei Decreti nazionali correlati con l’inquinamento acustico.

Il comma 5 dell’articolo riporta alcune informazioni inerenti l’applicazione del DPCM 5/12/1997. Tali informazioni sono state modificate l’anno successivo dalla Legge 4/06/2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009). La Sentenza  103/2013 della Corte di Cassazione ha però dichiarato incostituzionale il testo proposto nella Legge Comunitaria 2009.

Sembra pertanto tornare in vigore la formulazione della Legge Comunitaria 2008, secondo la quale:

In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti […], non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A prescindere da questo ANIT evidenzia che:

  • Il d.P.C.M. 5-12-1997 è ancora in vigore! Tale Decreto non è stato abrogato e gli edifici di nuova realizzazione devono essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti.
  • Si specifica che l’espressione “sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” deve essere necessariamente riferita ai “rapporti tra costruttori e acquirenti”. La data di entrata in vigore della Legge è il 29 luglio 2009.
  • La situazione relativa alla cause in tribunale resta comunque confusa. Alcuni analisti ritengono che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, “decadono” anche le indicazioni della Legge Comunitaria 2008. Rimane quindi molto difficile prevedere gli esiti delle cause inerenti rapporti tra costruttore e acquirente sorti dopo il 29 luglio 2009.

minileggi Testo Legge Comunitaria 2008 art 11

Per approfondimenti:

miniguida GUIDA ANIT ACUSTICA

Calabria – L.R. n° 34/2009 – Art. 24

Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici

  1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dovrà individuare misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, finalizzato al raggiungimento dei requisiti acustici passivi in opera definiti con DPCM 05/12/1997. In attesa dell’emanazione dello specifico D.P.C.M. che regolamenta in materia, come previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 articolo 6, comma 1, lettera h), il progetto dovrà rispettare le linee guida che l’Assessorato all’Ambiente della Regione emanerà entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
  1. Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa, non sono da considerare nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura a norma dell’articolo 49 (miglioramenti tecnologici) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.
  1. A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del DPCM 05/12/1997, devono essere corredati da certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi rilasciato da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  1. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
  1. Il certificato di collaudo acustico dovrà essere presentato al Comune in allegato alla richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità dell’atto.
  1. L’Amministrazione comunale ove ricade l’immobile destinato ad attività industriali, commerciali, artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la certificazione acustica può avvalersi della competente ARPACAL o nominare un proprio tecnico abilitato di fiducia munito della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che provvederà ad effettuare le verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo «certificazione acustica» per tutti quegli edifici che sono stati dichiarati agibili a far data dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 e «Nulla Osta Tecnico d’impatto Acustico» per i nuovi edifici soggetti a rilascio di «permesso a costruire» (concessione edilizia) con spese tariffate a carico del soggetto richiedente.
  1. L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.
Sardegna – DEL. 62/9 del 2008 – Allegato Parte VI

In Sardegna il tema dell’acustica è definito nell’Allegato della Deliberazione N. 62/9 del 14.11.2008

La Parte VI dell’Allegato tratta il tema dei requisiti acustici passivi.

Tale Parte VI è stata modificata con l’Allegato alla Deliberazione N. 18/19 del 5.4.2016.

Friuli Venezia Giulia – L.R. n° 16/2007 – Art. 29

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

2. Il progetto acustico di cui al comma 1, “sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale (Nota ANIT: modifica introdotta da L.R. 5-12-2008, n.16)“, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

Umbria – L.R. n° 1/2015 e Regolamento n° 2/2015

Legge Regionale n° 1/2015 – Art. 196 – Requisiti acustici passivi degli edifici

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f) devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati all’articolo 128 delle norme regolamentari, Titolo III . Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell’intervento.

2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini dell’agibilità. Il comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

(*) Nota: L’art. 7, comma 1, lettera f) riporta la seguente definizione: “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati edilizi e della rete stradale;

 

Regolamento regionale n°2/2015 – Art. 128 – Progetto acustico

1. I progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 196 del TU devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e dai regolamenti comunali.

2. Il progetto acustico di cui al comma 1 , sottoscritto da tecnici competenti in acustica ambientale, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il titolo abilitativo. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

3. All’ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini dell’agibilità dell’edificio. Il comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

DPR n° 142/2004 – Traffico veicolare

Il D.P.R. definisce i limiti di immissione da rispettare all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali.

All’Art. 6 comma 2 riporta che:

Qualora i valori limite per le infrastrutture […], ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, […], non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Files: DPR 142/2004
Emilia Romagna – Considerazioni ANIT sul R.E. tipo

Di seguito è possibile scaricare un articolo, apparso sulla rivista Neo Eubios dell’aprile 2004, contenente alcune considerazioni sul Regolamento Edilizio tipo dell’Emilia Romagna.

Puglia – L.R. n° 3/2002 – Art. 15

Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici

  1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.
  2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
  3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.

Nota ANIT: La regione Puglia specifica che non è necessario essere tecnici competenti in acustica ambientale per redigere le relazioni di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi. (cfr. documento in download che segue)

Riferimento legislativo:
Legge Regionale 12 febbraio 2002, n°. 3, Art. 15
Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale

La direttiva fornisce indicazioni in merito a come i Paesi membri della Comunità europea devono determinare e gestire il rumore in ambiente esterno.

Riferimento legislativo:
Direttiva 2002/49/CE
Marche – L.R. n° 28/2001 – Art. 20

Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti e infrastrutture

1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 447/ 1995.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati da certificato acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 447/1995.
3. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
4. Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove è ubicato l’edificio la certificazione acustica dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un tecnico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 447/1995. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
5. L’attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.
6. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro sei mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

Commenti e chiarimenti:

DGR n° 896 del 24-06-2003
La deliberazione, nel paragrafo relativo all’isolamento acustico degli edifici, richiede espressamente la realizzazione di calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi e, per determinati edifici, impone il relativo collaudo in opera

Deliberazione n° 809 del 10-07-2006
La Delibera modifica le indicazioni in merito alla determinazione dei requisiti acustici passivi riportate nella DGR 896 del 2003.

Lombardia – L.R. n° 13/2001 – Art. 7

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.
3. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.
4. Il regolamento locale d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.
5. In attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995 la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

(Nota ANIT – Il testo riportato comprende le modifiche introdotte dall’art. 22 della Legge regionale di semplificazione 2020

DPR n° 459/1998 – Traffico ferroviario

Il D.P.R. definisce i limiti di immissione da rispettare all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

All’Art. 4 comma 5 (e all’Art. 5 comma 3) riporta che:

[…] qualora i valori […] non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Files: DPR 459/1998
D.M. 16/03/1998 – Tecniche di misura

Il decreto specifica le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.

Files: DM 16/03/1998
Trento – D.P.G.P. n. 43-115/Leg-1998 – Art. 13

Progettazione degli edifici

1. Ai fini della prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici restano applicabili le norme tecniche stabilite dall’articolo 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, nonché dagli articoli 14, 15 e 21, comma 2, del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. Fermo restando il carattere orientativo dei contenuti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg., la relazione acustica prevista dalle citate norme deve attestare l’avvenuta verifica del potere fonoisolante degli elementi costruttivi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.G.P. 4 agosto 1992,
n. 12-65/Leg..

2. Le disposizioni citate al comma 1 si applicano esclusivamente agli edifici di nuova realizzazione, alle ristrutturazioni e agli ampliamenti significativi, limitatamente alle parti nuove.

3. La realizzazione degli interventi soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, in assenza della relazione acustica o in difformità a quanto in essa contenuto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.